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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 164 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Umbria che sanava retroattivamente un atto urbanistico comunale, incidendo su giudizi in corso.

Di cosa si tratta

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 22, comma 2, della legge della Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5, collegata alla manovra di bilancio 2014. La disposizione consentiva di sanare, con effetto retroattivo, l’iter di formazione di strumenti urbanistici comunali avviati prima di una certa data, incidendo così sulla qualificazione di edificabilità dei terreni rilevante ai fini tributari (ICI e IMU). Il giudice rimettente riteneva che si trattasse, nella sostanza, di una legge-provvedimento volta a sanare retroattivamente una specifica delibera comunale, in contrasto con il diritto di difesa, con la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione e con il principio di eguaglianza. Per i contribuenti coinvolti la posta in gioco era la possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 22 (comma 2) della legge reg. Umbria n. 5 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 113 e 117 della Costituzione, sotto i profili della ragionevolezza, del diritto di difesa, della tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi e del buon andamento. La questione era stata sollevata in via incidentale dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria; i giudizi sono stati riuniti.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della legge reg. Umbria n. 5 del 2014, ritenendo incostituzionale la sanatoria retroattiva incidente sui giudizi in corso.

Il principio

Le cosiddette leggi-provvedimento, e in particolare le sanatorie retroattive che incidono su specifici rapporti e sui giudizi in corso, sono ammesse solo entro limiti rigorosi: non possono ledere il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

Domande e risposte

Cos’è una «legge-provvedimento»?

È una legge che, anziché dettare regole generali e astratte, dispone su una situazione concreta e specifica, come la sanatoria di un singolo atto amministrativo.

Perché la sanatoria retroattiva è stata annullata?

Perché incideva su giudizi in corso sanando retroattivamente un atto comunale, comprimendo il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

Cosa garantisce l’art. 113 della Costituzione?

La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione, sempre ammessa davanti agli organi di giurisdizione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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