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Con la sentenza n. 116/2023 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili e in parte infondate, le questioni sul codice di procedura penale relative al potere del giudice per le indagini preliminari di archiviare per particolare tenuità del fatto quando è stata chiesta l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Di cosa si tratta
Quando il pubblico ministero chiede l’archiviazione di un’indagine, può farlo per ragioni diverse: perché la notizia di reato è infondata oppure perché il fatto, pur sussistente, è di particolare tenuità e quindi non punibile. Le due strade hanno presupposti e conseguenze differenti. Il GIP del Tribunale di Nola si è trovato di fronte a una richiesta di archiviazione per infondatezza e si chiedeva se potesse, in alternativa, disporre l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, sentite le parti e in assenza di opposizione dell’indagato. La giurisprudenza della Cassazione, secondo il giudice, lo impediva, dichiarando nullo quel tipo di provvedimento. In gioco era l’ampiezza dei poteri del giudice nella fase delle indagini e la coerenza del sistema delle archiviazioni, tra esigenze di economia processuale e garanzie delle parti, indagato e persona offesa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola ha sollevato questioni sull’art. 409, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l’art. 411, commi 1 e 1-bis, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 27, 76, 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nella parte in cui non consentivano al giudice di archiviare per particolare tenuità del fatto a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, 76 e 101, secondo comma, della Costituzione, e ha dichiarato non fondate le restanti questioni, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, 111 e 117, primo comma, in relazione all’art. 6 CEDU. La disciplina censurata, riferita in realtà a un orientamento di diritto vivente, non è risultata in contrasto con i parametri costituzionali invocati.
Il principio
Il sistema delle archiviazioni, che distingue tra archiviazione per infondatezza della notizia di reato e archiviazione per particolare tenuità del fatto, non viola la Costituzione: le diverse procedure rispondono a presupposti distinti e garantiscono il contraddittorio tra le parti.
Domande e risposte
Che cos’è l’archiviazione per particolare tenuità del fatto?
È la chiusura dell’indagine quando il fatto, pur esistente e attribuibile all’indagato, è così lieve da non meritare la pena. È cosa diversa dall’archiviazione perché la notizia di reato è infondata, cioè perché il fatto non sussiste o non è reato.
Perché il giudice non poteva passare dall’una all’altra?
Perché le due forme hanno presupposti e garanzie diversi. La Corte ha ritenuto non irragionevole che il giudice non possa, di fronte a una richiesta per infondatezza, archiviare d’ufficio per tenuità del fatto senza il percorso previsto per quest’ultima.
La sentenza cambia qualcosa per gli indagati?
No, la disciplina resta invariata: la Corte ha confermato l’assetto vigente. Restano fermi i diversi percorsi di archiviazione e le rispettive garanzie per indagato e persona offesa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza e funzione della pena.
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo (secondo comma).
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in relazione all’art. 6 CEDU (primo comma).
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Vedi anche
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