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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 118/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Molise n. 15 del 2022, che riconosceva un debito fuori bilancio per servizi di fonia e connettività, perché ne individuava la copertura su un esercizio finanziario ormai concluso, in violazione del principio di annualità del bilancio.

Di cosa si tratta

Quando una Regione deve pagare una spesa che non aveva regolarmente previsto, un cosiddetto debito fuori bilancio, deve approvare una legge che ne riconosca la legittimità e ne indichi la copertura finanziaria nel rispetto delle regole contabili. La Regione Molise, con la legge n. 15 del 2022, aveva riconosciuto un debito derivante da servizi di fonia e connettività resi da Fastweb nel 2020, finanziandolo con risorse dell’esercizio 2021, già concluso al momento dell’approvazione. Il principio di annualità impone invece che la spesa sia imputata all’esercizio in cui il debito viene riconosciuto. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quella legge proprio perché ancorava la copertura a un anno ormai chiuso. La posta in gioco era la corretta tenuta dei conti regionali e la garanzia che ogni spesa trovi una copertura reale e attuale, non figurativa su risorse di un esercizio passato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise n. 15 del 2022 per contrasto con gli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, quest’ultimo in relazione al principio di annualità del bilancio fissato dal d.lgs. n. 118 del 2011, secondo cui la spesa va impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale. Individuare la copertura del debito su risorse di un esercizio ormai decorso viola il principio di annualità e l’obbligo costituzionale di garantire una copertura finanziaria effettiva alle spese riconosciute.

Il principio

Il debito fuori bilancio deve essere finanziato con risorse imputate all’esercizio in cui viene riconosciuto: collocare la copertura su un’annualità già conclusa contrasta con il principio di annualità del bilancio e con l’obbligo costituzionale di copertura delle spese.

Domande e risposte

Perché non si può usare un esercizio già chiuso per pagare un debito?

Perché il principio di annualità impone che la spesa sia impegnata nell’anno in cui il debito viene riconosciuto. Usare risorse di un esercizio passato rende la copertura solo apparente e altera la rappresentazione dei conti.

Il credito di Fastweb resta dovuto?

Sì. La sentenza colpisce la legge che riconosceva il debito con copertura errata, non l’esistenza del credito. La Regione dovrà riconoscerlo nuovamente con una copertura corretta.

Che differenza c’è con altre sentenze sul Molise dello stesso periodo?

La Corte ha deciso più ricorsi analoghi contro leggi molisane sui debiti fuori bilancio: ciascuno riguarda un diverso debito e una diversa legge, ma tutti condividono il vizio della copertura non rispettosa dell’annualità del bilancio.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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