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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 176 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime alcune disposizioni contabili della Regione Abruzzo, respingendo invece le censure su un’altra norma di bilancio.

Di cosa si tratta

Le Regioni, come lo Stato, devono rispettare regole di bilancio e, in particolare, l’obbligo di copertura della spesa: ogni nuova spesa deve indicare con quali risorse sarà finanziata, a garanzia dell’equilibrio dei conti pubblici. La Regione Abruzzo aveva approvato, con una legge del 2022, disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024. Il Presidente del Consiglio dei ministri ne ha impugnate alcune davanti alla Corte costituzionale, ritenendo che violassero i vincoli costituzionali sulla copertura della spesa e sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, anche in materie riservate alla legge statale. La Corte è stata chiamata a verificare quali di queste previsioni rispettassero le regole costituzionali di finanza pubblica e quali invece le superassero.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 25 e 26, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2022, in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, e ha dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 25, promosse in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. Cadono quindi le previsioni dell’art. 26, mentre l’art. 25 resta in vigore.

Il principio

Le Regioni devono rispettare l’obbligo costituzionale di copertura della spesa e il riparto di competenze con lo Stato: le disposizioni contabili che vi contrastano sono illegittime, mentre quelle conformi ai vincoli di bilancio sono valide.

Domande e risposte

Che cos’è l’obbligo di copertura della spesa?

È il principio, fissato dall’art. 81 Cost., per cui ogni nuova spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte, a garanzia dell’equilibrio dei conti pubblici.

Perché solo l’art. 26 è stato dichiarato illegittimo?

Perché la Corte ha ritenuto che le previsioni dell’art. 26, commi 1 e 2, violassero i parametri costituzionali, mentre l’art. 25 li rispettava, risultando le relative censure non fondate.

Le Regioni hanno autonomia di bilancio?

Sì, ma entro i limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge statale, in particolare il vincolo di copertura della spesa e il riparto di competenze.

Cosa accade alle norme dichiarate illegittime?

Perdono efficacia: l’art. 26, commi 1 e 2, della legge regionale non può più essere applicato.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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