Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 177 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla mancata previsione, tra i motivi di rifiuto della consegna nel mandato d’arresto europeo, delle gravi ragioni di salute della persona ricercata.
Di cosa si tratta
Nel sistema del mandato d’arresto europeo (MAE), gli Stati dell’Unione si consegnano reciprocamente le persone ricercate. La legge n. 69 del 2005 individua i casi in cui la consegna può essere rifiutata. La Corte d’appello di Milano si è trovata di fronte a una persona affetta da gravi patologie croniche, di durata indeterminabile, e ha dubitato che la legge fosse incompleta: a suo avviso avrebbe dovuto prevedere, tra i motivi di rifiuto, anche le ragioni di salute che, con la consegna, esporrebbero la persona a un serio rischio. Il giudice ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando la tutela della salute, dei diritti fondamentali e del giusto processo. In gioco era se il sistema del MAE offra già strumenti adeguati a tutelare la salute del ricercato o se occorresse aggiungere uno specifico motivo di rifiuto.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Milano ha impugnato gli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, quale motivo di rifiuto della consegna, le gravi e croniche ragioni di salute della persona ricercata.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, anche “nei sensi di cui in motivazione” per i parametri relativi agli artt. 2, 32 e 111 Cost. Il sistema del mandato d’arresto europeo offre già strumenti per tenere conto delle condizioni di salute della persona ricercata, sicché non occorre aggiungere uno specifico motivo di rifiuto: la disciplina resta valida.
Il principio
Le esigenze di tutela della salute della persona ricercata possono e devono essere considerate all’interno del procedimento di consegna, anche sospendendola in caso di pericolo concreto: non è quindi incostituzionale la mancata previsione di uno specifico motivo di rifiuto fondato sulle ragioni di salute.
Domande e risposte
Le ragioni di salute non contano nel mandato d’arresto europeo?
Contano, ma il sistema le tiene in considerazione con altri strumenti (ad esempio la possibilità di sospendere la consegna in caso di rischio concreto), senza bisogno di un autonomo motivo di rifiuto.
Che differenza c’è con la decisione n. 178 del 2023?
La n. 178 riguarda il rifiuto della consegna per il radicamento in Italia del cittadino di Stato terzo; la n. 177 riguarda invece le ragioni di salute, sulle quali la Corte ha respinto la censura.
La persona gravemente malata può comunque essere consegnata?
Sì, ma il giudice deve valutare le sue condizioni e può sospendere la consegna se questa comporta un rischio concreto e grave per la salute.
La legge sul MAE è stata modificata da questa sentenza?
No. Le questioni sono state dichiarate non fondate: la disciplina degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005 resta in vigore.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione – tutela della salute, parametro centrale della questione.
- Art. 2 della Costituzione – tutela dei diritti inviolabili della persona ricercata.
- Art. 111 della Costituzione – giusto processo, tra i parametri invocati.
- Artt. 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.