Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 178 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sul mandato d’arresto europeo nella parte in cui non consentiva di rifiutare la consegna del cittadino di uno Stato terzo stabilmente integrato in Italia.
Di cosa si tratta
Il mandato d’arresto europeo (MAE) è il meccanismo con cui gli Stati dell’Unione si consegnano reciprocamente le persone ricercate per l’esecuzione di una pena o per un procedimento penale. La legge italiana che lo attua (legge n. 69 del 2005) prevedeva la possibilità di rifiutare la consegna, perché la pena fosse scontata in Italia, per il cittadino italiano o di un altro Stato membro dell’Unione residente nel nostro Paese, valorizzandone il radicamento e le esigenze di reinserimento sociale. Non era invece prevista la stessa possibilità per il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione (Stato terzo) che, pur legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in Italia, fosse pienamente integrato. La Corte d’appello di Bologna ha ritenuto questa esclusione irragionevole e contraria alla finalità rieducativa della pena, e ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Bologna ha impugnato l’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 (introdotto dalla legge n. 117 del 2019), in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 27 e 117 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato terzo legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in Italia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevede che la corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora in Italia e sia sufficientemente integrata, alle condizioni precisate in motivazione, disponendo che la pena sia eseguita in Italia.
Il principio
Anche il cittadino di uno Stato terzo stabilmente e legittimamente integrato in Italia deve poter beneficiare del rifiuto facoltativo della consegna affinché la pena sia scontata nel nostro Paese: escluderlo, a parità di radicamento, viola l’uguaglianza e la finalità rieducativa della pena.
Domande e risposte
Che cos’è il mandato d’arresto europeo?
È lo strumento che consente agli Stati dell’Unione di consegnarsi reciprocamente le persone ricercate, in modo più rapido rispetto alla tradizionale estradizione.
Perché conta l’integrazione in Italia?
Perché eseguire la pena nel Paese dove la persona è radicata favorisce il suo reinserimento sociale, in linea con la finalità rieducativa della pena.
Cosa cambia per i cittadini di Stati non UE?
La corte d’appello può ora rifiutare la consegna del cittadino di uno Stato terzo legittimamente residente e integrato in Italia, disponendo che la pena sia eseguita qui, alle condizioni indicate dalla Corte.
Il rifiuto è automatico?
No. È un rifiuto facoltativo, valutato dalla corte d’appello caso per caso, in presenza dei presupposti di residenza, effettività e sufficiente integrazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza, violato dalla disparità tra cittadini UE e di Stati terzi integrati.
- Art. 27 della Costituzione – finalità rieducativa della pena, valorizzata dal radicamento in Italia.
- Art. 11 della Costituzione – apertura all’ordinamento dell’Unione, sfondo della disciplina sul MAE.
- Art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come introdotto dalla legge n. 117 del 2019 (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.