Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 179 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato.
Di cosa si tratta
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato serve a risolvere i contrasti su chi spetti un determinato potere quando un organo ritiene che un altro abbia invaso la propria sfera di competenze. In questo caso è stata la Camera dei deputati a promuoverlo, ritenendo che due decisioni dei massimi organi della giustizia ordinaria e amministrativa – una sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione e una del Consiglio di Stato – avessero leso le proprie attribuzioni costituzionali. La Camera lamenta che quelle pronunce abbiano interferito con prerogative che la Costituzione riserva al Parlamento. In questa prima fase la Corte non valuta chi abbia ragione nel merito, ma solo se sussistano i presupposti per instaurare il conflitto: l’esistenza di organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono e di una materia di conflitto.
La questione di legittimità costituzionale
Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non di una questione su una legge. La Camera dei deputati lamenta che le sentenze della Corte di cassazione (Sezioni unite civili) n. 15236 del 2022 e del Consiglio di Stato (sezione quinta) n. 4150 del 2021 abbiano leso le proprie attribuzioni costituzionali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il conflitto promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione. La pronuncia dispone la notifica del ricorso e il prosieguo del giudizio: la decisione di merito è rinviata alla fase successiva.
Il principio
Anche un ramo del Parlamento può sollevare conflitto di attribuzione quando ritenga lese le proprie prerogative costituzionali da decisioni di organi giurisdizionali: verificati i requisiti soggettivo e oggettivo, il conflitto è ammissibile, salvo l’esame del merito.
Domande e risposte
Che cosa decide questa ordinanza?
Decide soltanto che il conflitto è ammissibile e va istruito; non stabilisce ancora se la Camera o gli organi giurisdizionali abbiano ragione.
Perché la Camera agisce contro Cassazione e Consiglio di Stato?
Perché ritiene che le loro decisioni abbiano invaso le attribuzioni che la Costituzione riserva al Parlamento; sarà il merito a chiarire se sia così.
Le sentenze contestate sono annullate?
No. L’ammissibilità non incide sulle decisioni: la valutazione sul potere conteso sarà compiuta nella fase di merito.
Chi può sollevare un conflitto tra poteri?
Gli organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono: qui la Camera dei deputati, da un lato, e i due organi giurisdizionali, dall’altro.
Norme collegate
- Art. 64 della Costituzione – autonomia e prerogative delle Camere, sfondo del conflitto.
- Art. 111 della Costituzione – giusto processo e ricorso per cassazione, ambito delle decisioni contestate.
- Art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.