Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 183 del 2023 la Corte costituzionale ha ritenuto in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’adozione legittimante, precisando che il giudice può valutare l’interesse del minore a mantenere rapporti con la famiglia d’origine.
Di cosa si tratta
L’adozione cosiddetta legittimante recide, in linea di principio, i legami giuridici del minore con la famiglia di origine, inserendolo pienamente nella famiglia adottiva. La legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore a una famiglia) ne disciplina gli effetti. In un giudizio davanti alla Corte di cassazione si è posto il problema se questa rottura debba essere sempre assoluta o se, nell’interesse del minore, possa essere mantenuto un rapporto con alcuni parenti della famiglia d’origine entro il quarto grado. La Cassazione ha dubitato che la norma, escludendo una valutazione in concreto del preminente interesse del minore, fosse troppo rigida e in contrasto con la Costituzione e con le fonti europee a tutela del minore. La Corte costituzionale è stata chiamata a chiarire i limiti entro cui l’adozione può conciliarsi con la conservazione di alcuni legami affettivi, sempre nell’interesse del minore.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha impugnato l’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), nella parte in cui non consentirebbe di valutare in concreto l’interesse del minore a mantenere rapporti con componenti della famiglia d’origine.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali UE, e non fondate le altre questioni (artt. 2, 3, 30 e 117 Cost.), nei sensi precisati in motivazione. La disciplina dell’adozione legittimante resta quindi valida, fermo l’apprezzamento dell’interesse del minore secondo l’interpretazione indicata dalla Corte.
Il principio
Gli effetti dell’adozione legittimante non sono di per sé incostituzionali: l’ordinamento già consente, nei limiti e con le modalità stabilite, di tenere conto del preminente interesse del minore, anche rispetto a rapporti significativi con la famiglia d’origine.
Domande e risposte
L’adozione cancella sempre i legami con la famiglia d’origine?
L’adozione legittimante recide in via generale i legami giuridici con la famiglia d’origine; la Corte ha però ricordato che l’interesse del minore va comunque considerato secondo l’interpretazione indicata.
Che cosa significa “non fondata nei sensi di cui in motivazione”?
Significa che la Corte respinge la censura fornendo un’interpretazione della norma conforme a Costituzione, da seguire nell’applicazione.
Perché una questione è stata dichiarata inammissibile?
Per la parte fondata sull’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Carta UE, la Corte ha ravvisato un ostacolo che le ha impedito l’esame nel merito.
Chi valuta l’interesse del minore?
Il giudice, caso per caso, nell’ambito della disciplina dell’adozione, tenendo conto del preminente interesse del minore come precisato dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – tutela dei diritti inviolabili anche nelle formazioni familiari.
- Art. 30 della Costituzione – dovere e diritto dei genitori e tutela dei figli, parametro della questione.
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore a una famiglia) (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.