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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 182 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 83 del codice di procedura penale, sollevate per consentire all’imputato di citare nel processo penale l’assicuratore della responsabilità sanitaria.

Di cosa si tratta

Nel processo penale, accanto all’imputato, può essere chiamato a rispondere dei danni anche il “responsabile civile”, cioè chi deve risarcire per fatto altrui. L’art. 83 cod. proc. pen. disciplina la citazione del responsabile civile, ma la prevede su richiesta della parte civile (la vittima), non dell’imputato. Nel caso di un medico imputato, coperto dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità sanitaria prevista dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco), il Tribunale di Avellino ha osservato che l’imputato non poteva citare nel processo penale il proprio assicuratore. Secondo il giudice, ciò creava una disparità e comprimeva il diritto di difesa dell’imputato sanitario, che avrebbe avuto interesse a coinvolgere l’assicuratore. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. La Corte, però, non è arrivata a decidere il merito.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Avellino ha impugnato l’art. 83 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria del professionista sanitario (legge n. 24 del 2017), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non entra nel merito: la Corte ha riscontrato ostacoli che le hanno impedito di valutare se l’esclusione della citazione dell’assicuratore su richiesta dell’imputato violi la Costituzione. La norma resta quindi invariata.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale devono essere prospettate in modo da consentirne l’esame nel merito; in mancanza dei presupposti la Corte si arresta all’inammissibilità, senza pronunciarsi sulla conformità della norma alla Costituzione.

Domande e risposte

Chi è il “responsabile civile” nel processo penale?

È il soggetto tenuto a risarcire i danni per il fatto dell’imputato; l’art. 83 cod. proc. pen. ne disciplina la citazione, prevista su richiesta della parte civile.

L’imputato medico può citare il suo assicuratore in sede penale?

La sentenza non ha modificato la norma: l’art. 83 cod. proc. pen. resta com’è, non essendo stata dichiarata illegittima la mancata previsione invocata dal giudice.

Cosa prevede la legge n. 24 del 2017?

La legge Gelli-Bianco disciplina la sicurezza delle cure e la responsabilità sanitaria, imponendo agli esercenti la professione sanitaria un’assicurazione obbligatoria.

La questione può essere riproposta?

Un’inammissibilità per vizi di prospettazione non preclude, in generale, la riproposizione della questione in un altro giudizio con una corretta impostazione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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