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Con la sentenza n. 182 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 83 del codice di procedura penale, sollevate per consentire all’imputato di citare nel processo penale l’assicuratore della responsabilità sanitaria.
Di cosa si tratta
Nel processo penale, accanto all’imputato, può essere chiamato a rispondere dei danni anche il “responsabile civile”, cioè chi deve risarcire per fatto altrui. L’art. 83 cod. proc. pen. disciplina la citazione del responsabile civile, ma la prevede su richiesta della parte civile (la vittima), non dell’imputato. Nel caso di un medico imputato, coperto dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità sanitaria prevista dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco), il Tribunale di Avellino ha osservato che l’imputato non poteva citare nel processo penale il proprio assicuratore. Secondo il giudice, ciò creava una disparità e comprimeva il diritto di difesa dell’imputato sanitario, che avrebbe avuto interesse a coinvolgere l’assicuratore. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. La Corte, però, non è arrivata a decidere il merito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Avellino ha impugnato l’art. 83 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria del professionista sanitario (legge n. 24 del 2017), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non entra nel merito: la Corte ha riscontrato ostacoli che le hanno impedito di valutare se l’esclusione della citazione dell’assicuratore su richiesta dell’imputato violi la Costituzione. La norma resta quindi invariata.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale devono essere prospettate in modo da consentirne l’esame nel merito; in mancanza dei presupposti la Corte si arresta all’inammissibilità, senza pronunciarsi sulla conformità della norma alla Costituzione.
Domande e risposte
Chi è il “responsabile civile” nel processo penale?
È il soggetto tenuto a risarcire i danni per il fatto dell’imputato; l’art. 83 cod. proc. pen. ne disciplina la citazione, prevista su richiesta della parte civile.
L’imputato medico può citare il suo assicuratore in sede penale?
La sentenza non ha modificato la norma: l’art. 83 cod. proc. pen. resta com’è, non essendo stata dichiarata illegittima la mancata previsione invocata dal giudice.
Cosa prevede la legge n. 24 del 2017?
La legge Gelli-Bianco disciplina la sicurezza delle cure e la responsabilità sanitaria, imponendo agli esercenti la professione sanitaria un’assicurazione obbligatoria.
La questione può essere riproposta?
Un’inammissibilità per vizi di prospettazione non preclude, in generale, la riproposizione della questione in un altro giudizio con una corretta impostazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza, invocato per la disparità rispetto alla posizione della parte civile.
- Art. 24 della Costituzione – diritto di difesa dell’imputato, parametro della questione.
- Art. 83 del codice di procedura penale; legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco) (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.