Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 181 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge sugli indennizzi nella parte in cui non riconosceva il diritto all’indennizzo a chi abbia riportato danni permanenti dalla vaccinazione contro il papillomavirus umano (HPV).
Di cosa si tratta
La legge n. 210 del 1992 riconosce un indennizzo a chi ha subito danni permanenti alla salute a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati. Si tratta di un sostegno economico distinto dal risarcimento, fondato sul principio di solidarietà verso chi, sottoponendosi a un trattamento sanitario anche nell’interesse collettivo, ha subito un danno. La vaccinazione contro il papillomavirus umano (HPV), che previene tumori come quello del collo dell’utero, è fortemente raccomandata e promossa dalle autorità sanitarie, pur non essendo formalmente “obbligatoria”. Una persona danneggiata da questa vaccinazione si è vista negare l’indennizzo proprio perché la legge lo riconosceva alle vaccinazioni obbligatorie. La Corte d’appello di Roma ha ritenuto irragionevole escludere chi ha subito danni da un vaccino raccomandato e promosso dallo Stato, e ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Roma ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo per chi abbia riportato danni permanenti a causa della vaccinazione contro il papillomavirus umano (HPV).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla stessa legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, con menomazione permanente, a causa della vaccinazione contro il contagio da HPV. L’indennizzo viene così esteso anche a questi danneggiati.
Il principio
Quando lo Stato promuove e raccomanda attivamente una vaccinazione nell’interesse anche collettivo, il principio di solidarietà impone di indennizzare chi ne subisca un danno permanente, allo stesso modo di chi è danneggiato da una vaccinazione obbligatoria.
Domande e risposte
Perché l’indennizzo spetta anche se il vaccino non era obbligatorio?
Perché la Corte, in linea con la sua giurisprudenza, equipara le vaccinazioni fortemente raccomandate e promosse dallo Stato a quelle obbligatorie ai fini dell’indennizzo: in entrambi i casi vi è un interesse collettivo.
L’indennizzo è la stessa cosa del risarcimento?
No. L’indennizzo è un sostegno economico fondato sulla solidarietà, dovuto a prescindere da una colpa; il risarcimento presuppone invece una responsabilità per il danno.
Chi può chiedere l’indennizzo per il vaccino HPV?
Chi abbia riportato lesioni o infermità con menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa di quella vaccinazione, alle condizioni e nei modi previsti dalla legge n. 210 del 1992.
La vaccinazione HPV resta raccomandata?
La sentenza riguarda solo l’indennizzo per i danni permanenti: non incide sulle indicazioni sanitarie, che continuano a raccomandare la vaccinazione per prevenire tumori.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – principio di solidarietà, fondamento dell’indennizzo.
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza, violato dall’esclusione dei danneggiati da vaccino raccomandato.
- Art. 32 della Costituzione – tutela della salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività.
- Art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.