Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 61/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso del Governo contro una norma della Regione Lombardia, modificata prima della decisione.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato una disposizione di una legge della Regione Lombardia in materia di programmazione economico-finanziaria, ritenendola invasiva di competenze statali esclusive. Prima che la Corte si pronunciasse nel merito, la Regione è intervenuta sulla norma contestata, modificandola in senso satisfattivo rispetto alle censure dello Stato e in assenza di applicazione medio tempore della disposizione originaria. In casi del genere viene meno l’interesse a una pronuncia di merito: la Corte prende atto del mutato quadro normativo e dichiara cessata la materia del contendere, senza valutare la legittimità costituzionale della norma impugnata. È un esito ricorrente nel contenzioso tra Stato e Regioni, espressione del dialogo istituzionale: la Regione corregge la propria disciplina e lo Stato non ha più ragione di coltivare l’impugnazione. Per il cittadino significa che la questione si è risolta a monte, senza un giudizio sul merito della norma originaria.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 13, comma 1, della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2021, n. 24, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, relativo a competenze esclusive statali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. La cessazione consegue, di norma, alla modifica satisfattiva della disposizione impugnata prima della decisione e alla sua mancata applicazione nel frattempo: la Corte non si è quindi pronunciata sul merito.

Il principio

Quando la norma impugnata viene modificata in senso satisfattivo prima della decisione e non ha avuto applicazione nel frattempo, la Corte non valuta il merito ma dichiara cessata la materia del contendere.

Domande e risposte

La norma lombarda è stata dichiarata illegittima?

No, e nemmeno legittima. La Corte non ha deciso nel merito: ha preso atto della modifica della disposizione e ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Che cosa significa “cessata la materia del contendere”?

Significa che è venuta meno la ragione della lite, di solito perché la norma contestata è stata modificata o abrogata e non ha avuto applicazione. La Corte chiude il giudizio senza valutare il merito.

È un esito frequente tra Stato e Regioni?

Sì. Spesso, dopo l’impugnazione, la Regione corregge la propria norma e lo Stato non ha più interesse a proseguire: il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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