Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 61/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso del Governo contro una norma della Regione Lombardia, modificata prima della decisione.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato una disposizione di una legge della Regione Lombardia in materia di programmazione economico-finanziaria, ritenendola invasiva di competenze statali esclusive. Prima che la Corte si pronunciasse nel merito, la Regione è intervenuta sulla norma contestata, modificandola in senso satisfattivo rispetto alle censure dello Stato e in assenza di applicazione medio tempore della disposizione originaria. In casi del genere viene meno l’interesse a una pronuncia di merito: la Corte prende atto del mutato quadro normativo e dichiara cessata la materia del contendere, senza valutare la legittimità costituzionale della norma impugnata. È un esito ricorrente nel contenzioso tra Stato e Regioni, espressione del dialogo istituzionale: la Regione corregge la propria disciplina e lo Stato non ha più ragione di coltivare l’impugnazione. Per il cittadino significa che la questione si è risolta a monte, senza un giudizio sul merito della norma originaria.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 13, comma 1, della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2021, n. 24, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, relativo a competenze esclusive statali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. La cessazione consegue, di norma, alla modifica satisfattiva della disposizione impugnata prima della decisione e alla sua mancata applicazione nel frattempo: la Corte non si è quindi pronunciata sul merito.
Il principio
Quando la norma impugnata viene modificata in senso satisfattivo prima della decisione e non ha avuto applicazione nel frattempo, la Corte non valuta il merito ma dichiara cessata la materia del contendere.
Domande e risposte
La norma lombarda è stata dichiarata illegittima?
No, e nemmeno legittima. La Corte non ha deciso nel merito: ha preso atto della modifica della disposizione e ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Che cosa significa “cessata la materia del contendere”?
Significa che è venuta meno la ragione della lite, di solito perché la norma contestata è stata modificata o abrogata e non ha avuto applicazione. La Corte chiude il giudizio senza valutare il merito.
È un esito frequente tra Stato e Regioni?
Sì. Spesso, dopo l’impugnazione, la Regione corregge la propria norma e lo Stato non ha più interesse a proseguire: il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.