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Con la sentenza n. 60/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sull’IMU nella parte in cui non esonerava dall’imposta i proprietari di immobili occupati abusivamente, non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria.
Di cosa si tratta
L’IMU è l’imposta municipale propria che grava sui possessori di immobili. Il problema affrontato dalla Corte riguarda chi è proprietario di un immobile occupato abusivamente: pur non potendo utilizzare né disporre del bene, era comunque tenuto a pagare l’IMU, perché la legge non prevedeva alcuna esenzione per queste situazioni. La Corte di cassazione, sezione tributaria, ha ritenuto irragionevole e contrario alla capacità contributiva chiedere il tributo a chi, suo malgrado, è stato spogliato della disponibilità dell’immobile da un’occupazione illecita e si è attivato denunciandola. La questione tocca un problema concreto e diffuso: il proprietario vittima di un’occupazione abusiva si trovava a sopportare un’imposta su un bene che non poteva godere in alcun modo. La decisione restituisce coerenza al sistema, ancorando l’imposta all’effettiva disponibilità del bene.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione tributaria, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel testo applicabile ratione temporis, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (tutela della proprietà).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all’IMU, per il periodo in cui sussistono le condizioni, gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici (artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il principio
Il proprietario di un immobile occupato abusivamente, che non può utilizzarlo né disporne e che ha denunciato l’occupazione, non può essere assoggettato all’IMU per il periodo in cui permane tale situazione: l’imposta deve agganciarsi alla effettiva disponibilità del bene e alla capacità contributiva.
Domande e risposte
Chi ha un immobile occupato abusivamente deve pagare l’IMU?
No, per il periodo in cui l’immobile non è utilizzabile né disponibile, a condizione che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per l’occupazione abusiva o per i reati indicati dalla Corte.
Da quando opera l’esenzione?
Per il periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni indicate, cioè finché l’immobile resta non utilizzabile e non disponibile e la situazione è stata denunciata.
Perché era irragionevole tassare il proprietario?
Perché lo si obbligava a pagare un’imposta su un bene di cui era stato privato dall’occupazione abusiva, in contrasto con il principio di capacità contributiva e con la tutela della proprietà.
Serve aver denunciato l’occupazione?
Sì. L’esenzione presuppone che il proprietario si sia attivato presentando denuncia all’autorità giudiziaria o avviando l’azione penale per l’occupazione abusiva.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 42 della Costituzione – garanzia della proprietà privata
- Art. 53 della Costituzione – capacità contributiva, parametro centrale della decisione
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.