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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 119/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo l’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 sui domini collettivi, nella parte in cui estende il vincolo di inalienabilità anche alle terre di proprietà privata sulle quali gravano usi civici non ancora liquidati.

Di cosa si tratta

I domini collettivi e gli usi civici sono antichi diritti di una comunità di abitanti su terreni, come il pascolo o la legna, che la legge tutela mantenendoli inalienabili e indivisibili. La legge n. 168 del 2017 ha disciplinato questi beni stabilendo, in via generale, che restino inalienabili. Il problema sorge quando l’uso civico grava su un terreno che è di proprietà di un privato e non è ancora stato liquidato, cioè non è ancora stato regolato e definito nei suoi effetti. In un’esecuzione immobiliare il Tribunale di Viterbo si è trovato di fronte a un bene privato gravato da usi civici non liquidati: applicando la norma alla lettera, quel bene sarebbe stato inalienabile e quindi non vendibile all’asta, lasciando i creditori senza possibilità di soddisfarsi. Era in gioco l’equilibrio tra la tutela degli usi civici e i diritti del proprietario e dei creditori.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare, ha sollevato questioni sull’art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, perché la norma assoggettava al medesimo regime di inalienabilità sia i veri beni collettivi sia le terre private su cui insistono usi civici non ancora liquidati, comprimendo la tutela giurisdizionale dei creditori e il diritto di proprietà.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 nella parte in cui non esclude dal regime dell’inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. Il vincolo di inalienabilità, pensato per i beni propriamente collettivi, non può estendersi automaticamente a terreni che restano di proprietà privata.

Il principio

Il regime di inalienabilità proprio dei domini collettivi non si estende alle terre che restano di proprietà privata e sono solo gravate da usi civici non ancora liquidati: applicarvi quel vincolo comprime irragionevolmente il diritto di proprietà e la tutela dei creditori.

Domande e risposte

Che differenza c’e tra bene collettivo e terra privata gravata da usi civici?

Il bene collettivo appartiene alla comunità ed è per sua natura inalienabile. La terra privata gravata da usi civici resta di proprietà del privato: la collettività vi esercita solo determinati diritti d’uso, finché questi non vengono liquidati.

Dopo la sentenza un terreno privato con usi civici si puo vendere?

Sì, il vincolo di inalienabilità non si applica automaticamente a quei terreni: ciò consente, ad esempio, la vendita forzata in un’esecuzione immobiliare, fermo restando il rispetto degli usi civici non ancora liquidati.

Gli usi civici spariscono con questa decisione?

No. Gli usi civici non liquidati continuano a esistere e a gravare sul terreno; cambia solo il fatto che il bene privato non è più trattato come inalienabile al pari dei beni collettivi.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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