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Con la sentenza n. 225 del 2023 la Corte costituzionale ha esaminato la norma del codice di procedura penale sui termini per eccepire l’errata composizione collegiale o monocratica del tribunale, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.
Di cosa si tratta
Nel processo penale, a seconda della gravità del reato, il tribunale giudica in composizione collegiale (tre giudici) oppure monocratica (un solo giudice). Se questa ripartizione non viene rispettata, la legge prevede che l’errore vada rilevato o eccepito entro termini precisi, a pena di decadenza: in particolare prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine fissato per le questioni preliminari al dibattimento. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha dubitato della legittimità costituzionale di questa disciplina, sostenendo che essa preclude di far valere l’errore una volta superata l’udienza preliminare, anche quando l’eccezione non era stata sollevata in quella sede. Secondo il giudice, ciò limiterebbe il diritto di difesa e il principio del giudice naturale, perché un processo potrebbe proseguire davanti a un organo composto in modo non corretto senza possibilità di rimedio nel dibattimento.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 33-quinquies del codice di procedura penale, sollevato dal Tribunale di Nocera Inferiore in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 101, secondo comma, della Costituzione, e non fondate, nei sensi indicati in motivazione, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, in relazione all’art. 6 CEDU. La disciplina dei termini per eccepire l’errata composizione del tribunale è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.
Il principio
La previsione di termini di decadenza per eccepire l’inosservanza delle regole sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non viola il diritto di difesa né il giusto processo: la fissazione di preclusioni processuali risponde a esigenze di ordinato svolgimento del giudizio e rientra nella discrezionalità del legislatore.
Domande e risposte
Entro quando si può contestare l’errata composizione del tribunale?
Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto per le questioni preliminari al dibattimento; superati questi termini, l’eccezione decade.
Questi termini di decadenza sono costituzionali?
Sì: la Corte li ha ritenuti compatibili con la Costituzione, perché le preclusioni processuali servono a garantire l’ordinato e tempestivo svolgimento del processo.
Il diritto di difesa risulta compromesso?
No, secondo la Corte: la difesa può far valere l’errore nei termini previsti, e la previsione di una decadenza non lede il giusto processo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza della disciplina processuale.
- Art. 24 della Costituzione – diritto di difesa.
- Art. 101 della Costituzione – soggezione del giudice soltanto alla legge.
- Art. 111 della Costituzione – principi del giusto processo.
- Art. 117 della Costituzione – vincoli derivanti dalla CEDU.
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Vedi anche
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