Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 225 del 2023 la Corte costituzionale ha esaminato la norma del codice di procedura penale sui termini per eccepire l’errata composizione collegiale o monocratica del tribunale, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

Di cosa si tratta

Nel processo penale, a seconda della gravità del reato, il tribunale giudica in composizione collegiale (tre giudici) oppure monocratica (un solo giudice). Se questa ripartizione non viene rispettata, la legge prevede che l’errore vada rilevato o eccepito entro termini precisi, a pena di decadenza: in particolare prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine fissato per le questioni preliminari al dibattimento. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha dubitato della legittimità costituzionale di questa disciplina, sostenendo che essa preclude di far valere l’errore una volta superata l’udienza preliminare, anche quando l’eccezione non era stata sollevata in quella sede. Secondo il giudice, ciò limiterebbe il diritto di difesa e il principio del giudice naturale, perché un processo potrebbe proseguire davanti a un organo composto in modo non corretto senza possibilità di rimedio nel dibattimento.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 33-quinquies del codice di procedura penale, sollevato dal Tribunale di Nocera Inferiore in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 101, secondo comma, della Costituzione, e non fondate, nei sensi indicati in motivazione, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, in relazione all’art. 6 CEDU. La disciplina dei termini per eccepire l’errata composizione del tribunale è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

Il principio

La previsione di termini di decadenza per eccepire l’inosservanza delle regole sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non viola il diritto di difesa né il giusto processo: la fissazione di preclusioni processuali risponde a esigenze di ordinato svolgimento del giudizio e rientra nella discrezionalità del legislatore.

Domande e risposte

Entro quando si può contestare l’errata composizione del tribunale?

Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto per le questioni preliminari al dibattimento; superati questi termini, l’eccezione decade.

Questi termini di decadenza sono costituzionali?

Sì: la Corte li ha ritenuti compatibili con la Costituzione, perché le preclusioni processuali servono a garantire l’ordinato e tempestivo svolgimento del processo.

Il diritto di difesa risulta compromesso?

No, secondo la Corte: la difesa può far valere l’errore nei termini previsti, e la previsione di una decadenza non lede il giusto processo.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.