Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 227 del 2023 la Corte costituzionale, accogliendo il conflitto sollevato dal Senato, ha dichiarato che non spettava all’autorità giudiziaria di Torino disporre e utilizzare le intercettazioni che avevano coinvolto un senatore senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

Di cosa si tratta

La Costituzione protegge i parlamentari con alcune garanzie volte a tutelare la libertà di esercizio del mandato, non la persona in quanto tale. Tra queste, la necessità di una previa autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre un parlamentare a intercettazioni delle sue comunicazioni o per acquisire i suoi messaggi. Nel caso esaminato, nell’ambito di procedimenti penali a Torino, erano state disposte e utilizzate intercettazioni che avevano coinvolto un senatore, oltre all’acquisizione di messaggi WhatsApp prelevati dal telefono di un terzo. Il Senato ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che l’autorità giudiziaria avesse leso le prerogative parlamentari, utilizzando quelle comunicazioni senza la necessaria autorizzazione. In gioco era il confine tra le esigenze dell’azione penale e la tutela costituzionale della funzione parlamentare, un equilibrio delicato che la Corte è chiamata a presidiare nei conflitti tra poteri.

La questione di legittimità costituzionale

Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Senato della Repubblica contro gli atti della Procura della Repubblica e dei giudici di Torino, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3 e 68 della Costituzione, quest’ultimo sulle prerogative dei membri del Parlamento.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso del Senato, dichiarando che non spettava all’autorità giudiziaria torinese disporre, effettuare e utilizzare le intercettazioni che avevano coinvolto il senatore, né utilizzare quelle effettuate in precedenza, né acquisire e utilizzare i messaggi WhatsApp prelevati dal telefono del terzo. Ha annullato, per l’effetto, limitatamente alla posizione del senatore, la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che dispone il giudizio.

Il principio

Le comunicazioni di un parlamentare non possono essere intercettate, acquisite o utilizzate dall’autorità giudiziaria senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza, quando si tratti di intercettazioni a lui dirette o comunque tali da coinvolgerlo in modo non occasionale: l’uso di tali atti senza autorizzazione lede le prerogative costituzionali del Parlamento.

Domande e risposte

I parlamentari sono “intoccabili” dalle intercettazioni?

No: possono essere intercettati, ma per le intercettazioni a loro dirette serve la previa autorizzazione della Camera di appartenenza, a tutela della funzione parlamentare e non della persona.

Cosa succede agli atti raccolti senza autorizzazione?

Non possono essere utilizzati nel processo: nel caso esaminato la Corte ha annullato, per la posizione del senatore, la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che dispone il giudizio fondati su quegli atti.

Anche i messaggi WhatsApp sono protetti?

Sì: la Corte ha ritenuto che l’acquisizione dei messaggi che coinvolgevano il senatore richiedesse l’autorizzazione, e ne ha dichiarato non consentito l’utilizzo.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.