Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 145 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima una norma della Regione Marche sulle politiche abitative, eliminando il requisito della residenza per l’accesso a un beneficio.
Di cosa si tratta
Era in discussione l’art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge della Regione Marche 16 dicembre 2005, n. 36, sul riordino del sistema regionale delle politiche abitative. La disposizione subordinava un determinato beneficio al requisito della residenza (oltre ad altri presupposti). Requisiti di residenza prolungata o di radicamento territoriale, nelle politiche abitative e sociali, sono spesso oggetto di scrutinio costituzionale perché rischiano di introdurre discriminazioni irragionevoli tra i potenziali beneficiari. La questione riguardava la legittimità di condizionare l’accesso a un sostegno abitativo alla residenza. Per chi aspira a tali benefici la posta in gioco era la rimozione di un ostacolo all’accesso. La Corte ha ritenuto irragionevole il requisito della residenza limitatamente alle parole «avere la residenza o» e lo ha espunto dalla norma.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge reg. Marche n. 36 del 2005, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e dell’eguaglianza, in relazione al requisito della residenza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge reg. Marche n. 36 del 2005, limitatamente alle parole «avere la residenza o», eliminando così quel requisito per l’accesso al beneficio.
Il principio
Subordinare un beneficio nelle politiche abitative al requisito della residenza, in assenza di una ragionevole giustificazione, viola il principio di eguaglianza: i requisiti di accesso non possono introdurre discriminazioni arbitrarie.
Domande e risposte
Cosa significa annullamento «limitatamente alle parole»?
La Corte rimuove solo una porzione testuale della norma (qui «avere la residenza o»), lasciando in vigore il resto della disposizione senza quel requisito.
Perché il requisito della residenza era problematico?
Perché, nel caso esaminato, condizionava l’accesso al beneficio in modo ritenuto irragionevole rispetto al principio di eguaglianza.
Cosa cambia per i richiedenti?
Viene meno la condizione della residenza per quel beneficio: l’accesso non è più subordinato a tale requisito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro della decisione.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.