Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 144 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione su una norma della Regione Piemonte in materia di gestione dei rifiuti.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria provinciale di Torino aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’art. 16, comma 6, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, sulla gestione dei rifiuti, come modificato nel 2003. Il giudice riteneva che la disciplina regionale invadesse la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). La materia dei rifiuti è uno dei terreni di maggiore tensione tra Stato e Regioni, perché intreccia la tutela dell’ambiente, riservata allo Stato, con funzioni gestionali e fiscali di interesse regionale. Per il contenzioso tributario in corso la posta in gioco era l’applicazione della norma regionale. La Corte, tuttavia, ha riscontrato profili che le hanno impedito di esaminare il merito.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 16, comma 6, della legge reg. Piemonte n. 24 del 2002 (come sostituito dall’art. 22 della legge reg. Piemonte n. 2 del 2003), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La questione era stata sollevata in via incidentale dalla Commissione tributaria provinciale di Torino.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito della disciplina regionale.
Il principio
La questione di legittimità sollevata in via incidentale deve essere rilevante e correttamente motivata rispetto al giudizio principale: in difetto di tali requisiti, la Corte non può esaminare il merito e dichiara la questione inammissibile.
Domande e risposte
La norma piemontese sui rifiuti resta in vigore?
Sì. Con l’inammissibilità la Corte non annulla la disposizione, che continua ad applicarsi.
Perché la tutela dell’ambiente è riservata allo Stato?
Perché l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione affida allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, per garantire standard uniformi.
Il giudice può risollevare la questione?
In linea di principio, una diversa e correttamente motivata questione potrebbe essere riproposta in altri giudizi; questa specifica è stata ritenuta inammissibile.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente (lettera s), parametro invocato.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.