Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 138 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Campania sull’organizzazione della Giunta e sulle nomine di competenza del Consiglio regionale.
Di cosa si tratta
Era in discussione l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 6 agosto 2010, n. 8, sulle norme per l’efficienza dell’organizzazione della Giunta regionale e sulle nomine di competenza del Consiglio. La disposizione incideva su aspetti dell’organizzazione amministrativa e sui meccanismi di nomina, ritenuti in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento e con i limiti posti alla potestà legislativa regionale. Il tema riguarda l’assetto degli organi regionali e la corretta ripartizione di funzioni tra Giunta e Consiglio, nel rispetto dei principi costituzionali. Per il funzionamento dell’amministrazione regionale campana la posta in gioco era la regolarità delle procedure organizzative e di nomina. La Corte ha annullato la disposizione impugnata e, in via conseguenziale, anche un comma collegato.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 8 del 2010, in riferimento ai parametri costituzionali sull’organizzazione amministrativa e sui limiti della potestà regionale (tra gli altri, artt. 76, 97, 121 e 123 Cost.).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 8 del 2010 e, in via conseguenziale (ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953), anche del comma 2 del medesimo articolo.
Il principio
L’organizzazione degli organi regionali e i meccanismi di nomina devono rispettare i principi costituzionali di buon andamento e i limiti della potestà legislativa regionale: la norma che li violi è illegittima, con possibile estensione conseguenziale alle disposizioni inscindibilmente collegate.
Domande e risposte
Cosa disciplinava la norma annullata?
Riguardava l’organizzazione della Giunta regionale della Campania e le nomine di competenza del Consiglio regionale.
Perché è stato annullato anche il comma 2?
Per illegittimità conseguenziale: una volta caduto il comma 1, il comma 2 risultava ad esso inscindibilmente legato e privo di autonoma giustificazione.
Cosa garantisce l’art. 97 della Costituzione qui richiamato?
Il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, principi che valgono anche per l’organizzazione regionale.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione regionale.
- Art. 123 della Costituzione — statuto regionale e autonomia organizzativa.
- Art. 121 della Costituzione — organi della Regione e relative funzioni.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.