Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 134 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Puglia sullo screening del tumore al colon-retto e inammissibili altre questioni connesse.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato più disposizioni della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 14, sul potenziamento dello screening del tumore al colon-retto e sulla consulenza oncogenetica. Secondo lo Stato alcune previsioni regionali incidevano su materie di competenza statale o riservata, in particolare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e l’organizzazione del servizio. Il tema riguarda la tensione, ricorrente in sanità, tra l’iniziativa delle Regioni nel migliorare i servizi per i propri cittadini e i limiti posti dalla competenza statale a garanzia dell’uniformità dei livelli di assistenza. Per i cittadini pugliesi la posta in gioco riguardava l’effettiva organizzazione di programmi di prevenzione oncologica. La Corte ha annullato una disposizione e ha dichiarato inammissibili le altre questioni.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati vari articoli della legge reg. Puglia n. 14 del 2022 (tra cui l’art. 16 e gli artt. 2, 3 e 5), per contrasto con gli artt. 3, 32 e 117 della Costituzione, sotto i profili dell’eguaglianza, della tutela della salute e del riparto di competenze. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge reg. Puglia n. 14 del 2022 e ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli altri articoli impugnati (artt. 2, comma 1, 3, comma 4, e 5, comma 4).
Il principio
Le Regioni possono potenziare i servizi sanitari per i propri cittadini, ma non possono debordare nelle materie riservate allo Stato; la singola disposizione che valichi questo confine è illegittima, mentre le censure non adeguatamente impostate sono inammissibili.
Domande e risposte
La Regione può istituire programmi di screening propri?
Sì, nell’ambito dell’organizzazione sanitaria regionale, ma deve rispettare i livelli essenziali delle prestazioni e le competenze statali: la Corte ha annullato solo la disposizione che eccedeva tali limiti.
Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili e altre accolte?
Perché la Corte valuta separatamente ogni censura: per l’art. 16 ha riscontrato un effettivo vizio di costituzionalità, mentre per gli altri articoli le censure non erano correttamente impostate.
Cosa cambia per i pazienti pugliesi?
Viene meno la singola previsione annullata; il resto della legge, comprese le parti non utilmente impugnate, resta in vigore.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute e livelli essenziali delle prestazioni sanitarie.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni in materia di tutela della salute.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, tra i parametri invocati.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.