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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 72/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non ammissibili gli interventi di due imprese nel giudizio sul meccanismo di ripiano della spesa per i dispositivi medici (cosiddetto payback), riservando ad altra sede la decisione nel merito.

Di cosa si tratta

La questione di fondo riguarda il meccanismo con cui le imprese fornitrici di dispositivi medici sono chiamate a ripianare lo sforamento del tetto di spesa fissato per il Servizio sanitario nazionale (il cosiddetto payback). In quel giudizio, sollevato dal TAR del Lazio, due società del settore hanno tentato di intervenire per far valere le proprie ragioni. La Corte, con questa ordinanza, non decide però il merito della legittimità costituzionale del meccanismo: si limita a stabilire se quelle imprese possano partecipare al giudizio costituzionale come intervenienti. Secondo le regole del processo davanti alla Corte, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammesso solo a chi è titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dall’esito. La pronuncia è quindi di carattere processuale e prepara la successiva decisione nel merito.

La questione di legittimità costituzionale

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sul ripiano della spesa per dispositivi medici, sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, due imprese fornitrici hanno spiegato intervento per partecipare al processo costituzionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non ammissibili gli interventi spiegati dalle due società. Secondo la costante giurisprudenza, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammesso solo per i terzi titolari di un interesse qualificato e direttamente inciso; la circostanza di avere autonomi ricorsi pendenti davanti allo stesso giudice non basta a consentire l’intervento. La decisione nel merito resta riservata.

Il principio

Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale possono intervenire solo i terzi titolari di un interesse qualificato, direttamente inciso dall’esito; non è sufficiente avere un autonomo ricorso pendente sulla stessa materia davanti al giudice rimettente.

Domande e risposte

La Corte ha deciso se il payback sui dispositivi medici è legittimo?

No. Con questa ordinanza ha deciso solo una questione preliminare, l’ammissibilità degli interventi delle imprese. Il merito della legittimità costituzionale è riservato a una decisione successiva.

Perché le imprese non sono state ammesse a intervenire?

Perché non erano parti del giudizio principale e non avevano l’interesse qualificato e direttamente inciso richiesto per intervenire nel processo costituzionale, neppure per il fatto di avere ricorsi propri pendenti.

Che cos’è il payback sui dispositivi medici?

È il meccanismo che addossa alle imprese fornitrici una quota del superamento del tetto di spesa sanitaria per i dispositivi medici, chiamandole a ripianare lo sforamento.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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