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Con la sentenza n. 71/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sul reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, escludendo che dovesse essere procedibile a querela anziché d’ufficio.
Di cosa si tratta
Il reato previsto dall’art. 574-bis del codice penale punisce chi sottrae o trattiene all’estero un minore, sottraendolo alla potestà del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il Tribunale di Cuneo riteneva irragionevole che questo reato fosse perseguibile d’ufficio, cioè a prescindere dalla volontà della persona offesa, anziché a querela. Sul piano pratico, la differenza è rilevante: nei reati procedibili a querela il procedimento si avvia solo su impulso della parte offesa, che può anche rimettere la querela; in quelli procedibili d’ufficio l’azione penale prosegue indipendentemente. La questione tocca vicende spesso legate a conflitti familiari transnazionali, in cui un genitore porta o trattiene il figlio in un altro Paese. Si discuteva se la scelta del legislatore di prevedere la procedibilità d’ufficio fosse ragionevole o discriminatoria rispetto ad altre figure di reato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Cuneo, in composizione monocratica, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La scelta del legislatore di prevedere la procedibilità d’ufficio per questo reato non è stata ritenuta irragionevole, tenuto conto degli interessi protetti, in particolare quelli del minore. La disciplina è quindi rimasta invariata.
Il principio
La scelta del regime di procedibilità di un reato (a querela o d’ufficio) rientra nella discrezionalità del legislatore: prevedere la procedibilità d’ufficio per la sottrazione di minore all’estero non è irragionevole, data la rilevanza degli interessi del minore tutelati dalla norma.
Domande e risposte
Il reato di sottrazione di minore all’estero resta procedibile d’ufficio?
Sì. La Corte ha respinto la questione: il reato continua a essere perseguibile d’ufficio, senza necessità di querela della persona offesa.
Che differenza c’è tra procedibilità a querela e d’ufficio?
Nei reati a querela il procedimento parte solo su impulso della persona offesa, che può rimettere la querela; in quelli d’ufficio l’azione penale prosegue comunque, indipendentemente dalla sua volontà.
Perché conta la tutela del minore in questa scelta?
Perché il reato protegge in primo luogo l’interesse del minore a non essere sottratto o trattenuto all’estero: la procedibilità d’ufficio assicura che la tutela non dipenda solo dalla volontà di chi sporge querela.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, unico parametro invocato
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.