Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 126 del 2023, resa in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la Corte costituzionale ha stabilito che il giudice ordinario non poteva disapplicare il regolamento della Camera dei deputati sugli assegni vitalizi e ha annullato la relativa ordinanza.
Di cosa si tratta
La Camera dei deputati aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato lamentando che un giudice dell’esecuzione, il Tribunale ordinario di Lecce, avesse di fatto disapplicato l’art. 15 del regolamento interno per gli assegni vitalizi dei deputati, riconoscendo a un ex parlamentare un vitalizio in misura superiore a quella prevista da tale regolamento. Il nodo costituzionale riguarda l’autonomia degli organi parlamentari e i limiti del potere giurisdizionale di fronte ai regolamenti interni delle Camere. Per i cittadini la vicenda tocca un tema sensibile, quello dei vitalizi dei parlamentari, ma sul piano giuridico ciò che la Corte doveva chiarire era a chi spettasse l’ultima parola sull’applicazione di quelle regole interne.
La questione di legittimità costituzionale
Non si trattava di un giudizio su una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: la Camera dei deputati contestava che il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, avesse leso le proprie attribuzioni costituzionali (riconducibili all’autonomia regolamentare delle Camere) disapplicando l’art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spettava al Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, disapplicare l’art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, e ha annullato per l’effetto l’ordinanza di assegnazione del vitalizio nella parte eccedente quanto previsto da quel regolamento.
Il principio
I regolamenti interni delle Camere, espressione dell’autonomia costituzionale del Parlamento, non possono essere disapplicati dal giudice ordinario: la loro applicazione e interpretazione spetta agli organi parlamentari competenti.
Domande e risposte
Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
È un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un potere dello Stato lamenta che un altro potere abbia invaso o leso le sue competenze costituzionali. Qui la Camera contestava un’invasione da parte del giudice.
Significa che i vitalizi non possono mai essere discussi in tribunale?
No: il giudice può pronunciarsi sulle controversie, ma non può disapplicare il regolamento interno della Camera, che resta riservato all’autonomia parlamentare.
Cosa comporta l’annullamento dell’ordinanza?
L’assegnazione del vitalizio nella parte eccedente quanto previsto dall’art. 15 del regolamento è venuta meno, perché fondata su una disapplicazione non consentita.
Norme collegate
- Art. 64 della Costituzione — autonomia regolamentare di ciascuna Camera, fondamento dell’attribuzione contestata.
- Art. 63 della Costituzione — organizzazione interna delle Camere e dei loro organi.
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza, sullo sfondo della disciplina dei vitalizi.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.