Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 97/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla legge Pinto in materia di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo.
Di cosa si tratta
La cosiddetta legge Pinto (legge n. 89 del 2001) riconosce a chi subisce un processo di durata irragionevole il diritto a un’equa riparazione, cioe’ a un indennizzo per il tempo eccessivo trascorso in attesa di una decisione. La legge e’ stata piu’ volte modificata per regolare i presupposti e le modalita’ di questo indennizzo. Una delle disposizioni introdotte nel 2012 ha previsto specifiche condizioni di proponibilita’ o di esclusione della domanda di equa riparazione. La Corte d’appello di Milano ha dubitato della legittimita’ di questa previsione, ritenendo che potesse comprimere il diritto a un giusto processo di durata ragionevole e contrastare con gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela proprio questo principio. In gioco c’era l’effettivita’ del rimedio: l’equa riparazione serve a compensare un disservizio della giustizia, e i suoi limiti non devono renderla illusoria. La Corte era chiamata a stabilire se la condizione introdotta nel 2012 fosse compatibile con la Costituzione e con la CEDU.
La questione di legittimita’ costituzionale
La Corte d’appello di Milano, sezione seconda civile, ha impugnato l’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. La disposizione della legge Pinto censurata non contrasta con le garanzie del giusto processo ne’ con gli obblighi derivanti dalla CEDU, rientrando nella legittima conformazione del rimedio dell’equa riparazione.
Il principio
Il legislatore puo’ modulare i presupposti dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo senza violare il giusto processo e la CEDU, purche’ il rimedio resti effettivo: la disposizione censurata non supera tale soglia di criticita’.
Domande e risposte
Cos’e’ l’equa riparazione della legge Pinto?
E’ l’indennizzo riconosciuto a chi subisce un processo di durata irragionevole, a compensazione del tempo eccessivo trascorso in attesa della decisione.
La Corte ha eliminato la condizione introdotta nel 2012?
No. Ha dichiarato manifestamente infondate le questioni, confermando la legittimita’ della disposizione.
Cosa significa manifesta infondatezza?
Significa che le censure sono palesemente prive di fondamento; la Corte le respinge con ordinanza, senza ravvisare alcun contrasto con la Costituzione.
Perche’ si richiama la CEDU?
Perche’ l’art. 6 della Convenzione europea garantisce il diritto a un processo di durata ragionevole, che la legge Pinto attua nell’ordinamento italiano.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata.
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dalla CEDU.
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Vedi anche
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