Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 189 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che non prevedeva la cessione gratuita in proprietà agli assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti dopo il terremoto del 1980 in Campania e Basilicata.
Di cosa si tratta
Dopo il terremoto che colpì Campania e Basilicata nel novembre 1980, lo Stato dispose interventi urgenti per le popolazioni colpite, tra cui la costruzione o l’acquisto, da parte dei Comuni, di alloggi prefabbricati da assegnare alle famiglie rimaste senza casa. Una legge del 1995 disciplinò la sorte di questo patrimonio prevedendo, per alcune categorie di alloggi, la cessione gratuita in proprietà agli assegnatari; per gli alloggi prefabbricati costruiti o acquistati dai Comuni come concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, però, quella cessione gratuita non era contemplata. In una controversia tra alcuni privati e il Comune di Pescopagano, la Corte di cassazione ha ritenuto irragionevole questa disparità: assegnatari in situazioni analoghe ricevevano un trattamento diverso senza una giustificazione, in contrasto con il principio di uguaglianza. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione seconda civile, ha impugnato l’art. 21-bis, comma 1, primo periodo, del d.l. n. 244 del 1995 (conv. nella legge n. 341 del 1995), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva la cessione gratuita in proprietà agli assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti o acquistati dai Comuni delle Regioni Campania e Basilicata quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis, comma 1, primo periodo, del d.l. n. 244 del 1995, nella parte in cui non prevede la cessione gratuita in proprietà ai relativi assegnatari di quegli alloggi prefabbricati. Con questa pronuncia “additiva” la Corte estende la cessione gratuita anche a tali assegnatari, eliminando la disparità di trattamento.
Il principio
Trattare diversamente assegnatari di alloggi realizzati nello stesso contesto emergenziale, senza una ragione giustificatrice, viola il principio di uguaglianza: la cessione gratuita prevista per categorie analoghe deve estendersi anche agli alloggi prefabbricati costruiti dai Comuni quali concessionari del Commissario per il terremoto del 1980.
Domande e risposte
Che cosa cambia per gli assegnatari?
Gli assegnatari degli alloggi prefabbricati interessati possono ora beneficiare della cessione gratuita in proprietà, come già previsto per altre categorie di alloggi post-terremoto.
Che cos’è una sentenza “additiva”?
È una decisione con cui la Corte dichiara illegittima una norma “nella parte in cui non prevede” qualcosa, aggiungendo così la previsione mancante per renderla conforme alla Costituzione.
Perché la disparità era incostituzionale?
Perché assegnatari in situazioni sostanzialmente uguali ricevevano un trattamento diverso (cessione gratuita sì o no) senza una ragionevole giustificazione, in contrasto con l’art. 3 Cost.
La pronuncia riguarda solo Campania e Basilicata?
Sì: riguarda gli alloggi prefabbricati costruiti o acquistati dai Comuni di quelle Regioni nell’ambito degli interventi per il terremoto del 1980.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza, violato dalla disparità di trattamento tra assegnatari.
- Art. 21-bis del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. nella legge n. 341 del 1995; d.l. n. 776 del 1980, conv. nella legge n. 874 del 1980 (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.