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Con la sentenza n. 192 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 420-bis del codice di procedura penale nella parte in cui impediva di processare in assenza l’imputato di atti di tortura quando, per la mancata cooperazione del suo Stato, è impossibile provare che conosca il processo.
Di cosa si tratta
Il processo penale “in assenza” è quello che si svolge anche se l’imputato non è presente, purché risulti che ne fosse a conoscenza. La regola serve a evitare che si condanni qualcuno all’oscuro del procedimento. L’art. 420-bis cod. proc. pen. fissa le condizioni per procedere in assenza. Il Giudice dell’udienza preliminare di Roma si è trovato di fronte a un caso particolare: imputati per atti di tortura, rispetto ai quali lo Stato di appartenenza non forniva assistenza giudiziaria, rendendo impossibile dimostrare che conoscessero la pendenza del processo. Con le regole vigenti, il giudice non poteva procedere in assenza, con il rischio che gravi crimini come la tortura restassero di fatto impuniti per l’inerzia di uno Stato estero. Il giudice ha quindi sollevato la questione, segnalando la tensione tra il diritto dell’imputato a conoscere il processo e l’obbligo di perseguire la tortura.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha impugnato l’art. 420-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, 112 e 117 della Costituzione, nella parte in cui non consente di procedere in assenza quando l’impossibilità di provare la conoscenza del processo dipende dalla mancata cooperazione dello Stato di appartenenza o residenza dell’imputato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice proceda in assenza per i delitti di tortura, come definiti dalla Convenzione di New York del 1984, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che egli, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fermo restando il diritto dell’imputato a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito.
Il principio
Quando è uno Stato estero a impedire, negando cooperazione, la prova della conoscenza del processo da parte dell’imputato per fatti di tortura, deve potersi procedere in assenza per non lasciare impuniti tali crimini, salvaguardando però il diritto dell’imputato a un nuovo processo in sua presenza.
Domande e risposte
Che cos’è il processo “in assenza”?
È il processo che si celebra senza l’imputato presente, ammesso a condizioni rigorose che assicurino che egli fosse a conoscenza del procedimento e abbia scelto di non parteciparvi.
Perché la mancata cooperazione dello Stato estero era decisiva?
Perché impediva di acquisire la prova che l’imputato conoscesse il processo: senza quella prova non si poteva procedere, con il rischio che i crimini di tortura restassero impuniti.
L’imputato perde le sue garanzie?
No. La Corte ha espressamente fatto salvo il diritto dell’imputato a un nuovo processo in presenza, per il riesame del merito della causa, una volta che possa partecipare.
La decisione riguarda tutti i reati?
No. La pronuncia è circoscritta ai delitti commessi mediante atti di tortura, come definiti dalla Convenzione di New York del 1984: è in quella materia che l’esigenza di non lasciare impuniti i crimini ha giustificato l’intervento.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – tutela dei diritti inviolabili, anche rispetto alla repressione della tortura.
- Art. 24 della Costituzione – diritto di difesa e a partecipare al processo, bilanciato dalla decisione.
- Art. 111 della Costituzione – giusto processo, parametro della questione.
- Art. 112 della Costituzione – obbligatorietà dell’azione penale, a sostegno della necessità di perseguire i reati di tortura.
- Art. 420-bis del codice di procedura penale; Convenzione di New York 10 dicembre 1984, ratificata con legge n. 498 del 1988 (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.