Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 79/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su una norma della legge di stabilità della Regione Siciliana impugnata dal Governo, riservando ad altre pronunce le restanti questioni.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato l’art. 9 della legge di stabilità 2023-2025 della Regione Siciliana. Prima della decisione nel merito, la Regione ha modificato o abrogato la disposizione contestata, facendo venir meno la ragione dell’impugnazione e soddisfacendo, almeno in parte, le pretese dello Stato. In questi casi la Corte non valuta la legittimità costituzionale della norma originaria, ma prende atto del mutato quadro normativo e dichiara cessata la materia del contendere. Si tratta di un esito frequente nel contenzioso tra Stato e Regioni, espressione del dialogo istituzionale: la Regione interviene sulle proprie norme, lo Stato non ha più interesse a coltivare quella specifica censura e la Corte chiude il punto. Le altre questioni sollevate con lo stesso ricorso, invece, restano da decidere e sono state riservate a separate pronunce.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 9 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), in riferimento agli artt. 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione, oltre che alle competenze dello Statuto siciliano.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative all’art. 9, riservando a separate pronunce le ulteriori questioni promosse con lo stesso ricorso. La cessazione consegue, di norma, alla modifica o abrogazione della disposizione impugnata, che fa venir meno l’interesse a una pronuncia nel merito.

Il principio

Quando la norma impugnata viene modificata o abrogata in senso satisfattivo prima della decisione, e non ha avuto medio tempore applicazione, la Corte non si pronuncia sul merito ma dichiara cessata la materia del contendere.

Domande e risposte

La norma siciliana è stata dichiarata illegittima?

No, e nemmeno legittima. La Corte non ha deciso nel merito: ha preso atto che la disposizione era stata superata e ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Che cosa significa “cessata la materia del contendere”?

Significa che è venuta meno la ragione della lite, di solito perché la norma contestata è stata modificata o abrogata. La Corte chiude il punto senza valutarne la legittimità.

Le altre questioni del ricorso sono state risolte?

No. La Corte le ha riservate a separate pronunce: saranno decise in altri provvedimenti.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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