Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 36/2024 la Corte costituzionale ha salvato, con una lettura conforme, una legge della Regione Calabria sul trasporto pubblico non di linea, impugnata dal Governo per invasione della competenza statale in materia di concorrenza.

Di cosa si tratta

Il trasporto pubblico non di linea comprende servizi come taxi e noleggio con conducente (NCC). La Regione Calabria aveva approvato una legge per disciplinare questo settore e il ruolo dei conducenti. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che alcune disposizioni invadessero la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, riservata dall’art. 117 della Costituzione. Il caso e’ un tipico conflitto sul riparto di competenze tra Stato e Regioni: stabilire chi puo’ regolare l’accesso al mercato e le condizioni di esercizio di questi servizi e’ rilevante per gli operatori del settore (tassisti e noleggiatori) e per gli utenti, perche’ incide sulle regole della concorrenza e sull’organizzazione dei servizi di trasporto sul territorio.

La questione di legittimita’ costituzionale

Era impugnato l’art. 2, comma 4, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37 (trasporto pubblico non di linea), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela della concorrenza. La questione e’ stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita’ costituzionale. La norma regionale e’ stata salvata attraverso un’interpretazione conforme che la mantiene entro i limiti delle competenze regionali, senza invadere la materia statale della concorrenza.

Il principio

Una disposizione regionale sul trasporto non di linea e’ legittima se interpretata in modo da non incidere sulla tutela della concorrenza riservata allo Stato: la lettura conforme circoscrive la portata della norma alle competenze regionali.

Domande e risposte

La legge calabrese sui taxi e NCC e’ valida?

Si’, ma va applicata nel senso indicato dalla Corte: la norma e’ salva solo se interpretata in modo da non invadere la competenza statale sulla concorrenza.

Perche’ lo Stato l’aveva impugnata?

Perche’ riteneva che alcune disposizioni regionali incidessero sulla tutela della concorrenza, materia riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117 della Costituzione.

Cosa significa decisione “nei sensi di cui in motivazione”?

Significa che la norma e’ compatibile con la Costituzione solo nella lettura indicata dalla Corte: interpretazioni che ne ampliassero la portata oltre le competenze regionali sarebbero illegittime.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.