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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 85/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, per un profilo circoscritto, la disciplina sui detenuti per reati ostativi introdotta nel 2020, precisando l’ambito di applicazione del divieto di benefici.

Di cosa si tratta

Per i detenuti condannati per i reati più gravi, elencati nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario (i cosiddetti reati ostativi, come quelli di mafia o terrorismo), l’accesso ai benefici penitenziari è soggetto a regole più rigide. Una norma del 2020, adottata durante l’emergenza Covid, era formulata in modo da estendere il regime più severo anche a categorie di detenuti per cui il divieto di benefici in realtà non operava. Il Magistrato di sorveglianza di Padova ha dubitato della legittimità di questa estensione, ritenendola irragionevole. La questione è delicata perché tocca l’equilibrio tra le esigenze di sicurezza e di contrasto alla criminalità organizzata, da un lato, e la funzione rieducativa della pena e i diritti dei detenuti, dall’altro. Per chi è in esecuzione di pena, la corretta delimitazione di chi ricade nel regime ostativo incide direttamente sulla possibilità di accedere a misure alternative e benefici.

La questione di legittimità costituzionale

Il Magistrato di sorveglianza di Padova ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito nella legge n. 70 del 2020, nella parte in cui, nel richiamare i detenuti per i delitti dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, non distingueva quelli effettivamente assoggettati al divieto di benefici.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede, dopo il riferimento ai detenuti per i delitti dell’art. 4-bis, primo periodo, comma 1, dell’ordinamento penitenziario, le parole «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto». Il regime più severo resta così circoscritto ai soli detenuti effettivamente soggetti a quel divieto.

Il principio

Il regime restrittivo previsto per i detenuti per reati ostativi va applicato solo a coloro per i quali opera effettivamente il divieto di benefici di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, non a tutti coloro che siano genericamente condannati per quei delitti.

Domande e risposte

Sono stati allentati i controlli sui detenuti per mafia?

No. La sentenza non riduce il rigore nei confronti di chi è soggetto al divieto di benefici, ma evita che il regime più severo si estenda a detenuti per cui quel divieto non opera.

Che cosa sono i reati ostativi dell’art. 4-bis?

Sono i reati più gravi, come quelli di criminalità organizzata e terrorismo, per i quali l’accesso ai benefici penitenziari è subordinato a condizioni più stringenti.

La pronuncia riguarda tutti i detenuti?

No. Riguarda la corretta individuazione dei detenuti destinatari del regime più rigoroso introdotto dalla norma del 2020, evitando un’applicazione indebitamente estesa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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