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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 84/2024 la Corte costituzionale ha respinto le censure mosse a una norma di attuazione della riforma Cartabia del processo penale, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

Di cosa si tratta

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), attuativa della legge delega n. 134 del 2021, ha rimodellato il processo penale, introducendo tra l’altro nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi. La Corte d’appello di Bologna ha dubitato della legittimità di alcune disposizioni di quella riforma, ritenendo che il Governo, nel dare attuazione alla delega, avesse oltrepassato i criteri fissati dal Parlamento o introdotto previsioni irragionevoli. La questione riguarda il modo in cui si applicano le pene sostitutive, strumenti pensati per ridurre il ricorso al carcere per le condanne di minore entità. Sul piano dei principi, si discuteva del rispetto dei limiti della delega legislativa e della coerenza del trattamento sanzionatorio. La Corte, però, non ha riscontrato i vizi denunciati.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Bologna, sezione terza penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 71, comma 1, lettere c), s) e v), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento agli artt. 3, 27 e 76 della Costituzione, relativi rispettivamente a uguaglianza e proporzionalità della pena, finalità rieducativa e limiti della delega legislativa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative alle lettere s) e v) dell’art. 71, comma 1, riferite agli artt. 3, 27 e 76 Cost., e quelle relative alla lettera c) riferite agli artt. 3 e 27 Cost.; ha dichiarato non fondata la questione relativa alla lettera c) riferita all’art. 76 Cost. La disciplina della riforma è stata quindi integralmente salvata.

Il principio

Il decreto legislativo che attua la riforma del processo penale rispetta i limiti della delega quando si mantiene entro i criteri direttivi della legge delega; le censure devono inoltre essere formulate in modo specifico, pena l’inammissibilità.

Domande e risposte

Le pene sostitutive della riforma Cartabia restano valide?

Sì. La Corte ha respinto le censure: le disposizioni contestate non sono state annullate e continuano ad applicarsi.

Che cosa contestava la Corte d’appello?

Riteneva che alcune previsioni eccedessero i criteri della legge delega (art. 76 Cost.) o fossero irragionevoli rispetto agli artt. 3 e 27 Cost. La Corte costituzionale non ha condiviso questi rilievi.

Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

Tipicamente per genericità o insufficiente sviluppo delle censure: in questi casi la Corte non entra nel merito, ma la norma resta in vigore.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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