Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 45/2024 la Corte costituzionale ha ampliato il termine entro cui l’imputato davanti al giudice di pace puo’ realizzare le condotte riparatorie che estinguono il reato, spostandolo all’apertura del dibattimento.
Di cosa si tratta
Nel processo penale davanti al giudice di pace e’ prevista una via per chiudere i procedimenti minori: se l’imputato ripara il danno o elimina le conseguenze del reato, questo si estingue. La legge fissava pero’ un termine molto stretto, imponendo che la riparazione avvenisse “prima dell’udienza di comparizione”. Il giudice di pace di Forli’ ha ritenuto questo termine troppo rigido e irragionevole: in molti casi l’imputato non ha materialmente il tempo di organizzare e completare la riparazione cosi’ presto. La questione tocca un meccanismo di giustizia riparativa pensato per deflazionare i processi e favorire soluzioni concrete tra le parti: un termine troppo angusto rischia di vanificarne lo scopo, penalizzando proprio chi sarebbe disposto a riparare il danno ma non riesce a farlo nei tempi imposti dalla norma.
La questione di legittimita’ costituzionale
Era impugnato l’art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (competenza penale del giudice di pace), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Giudice di pace di Forli’.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 35, comma 1, nella parte in cui imponeva di realizzare le condotte riparatorie “prima dell’udienza di comparizione” anziche’ “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento”. Il termine utile per riparare il danno viene cosi’ spostato in avanti.
Il principio
Un termine eccessivamente ristretto per accedere a una causa di estinzione del reato e’ irragionevole se priva l’imputato di una concreta possibilita’ di riparare il danno: il momento va individuato in modo coerente con lo scopo deflattivo dell’istituto.
Domande e risposte
Entro quando si possono ora compiere le condotte riparatorie?
Entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, e non piu’ entro la sola udienza di comparizione: l’imputato ha quindi piu’ tempo per riparare il danno ed estinguere il reato.
Quali reati riguarda?
Riguarda i reati di competenza del giudice di pace, cioe’ illeciti penali di minore gravita’ per i quali l’ordinamento favorisce soluzioni riparative.
La sentenza si applica ai processi gia’ avviati?
La pronuncia di illegittimita’ incide sui rapporti non ancora definiti: chi ha un procedimento in corso puo’ beneficiare del termine piu’ ampio secondo le regole processuali applicabili.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza: il termine troppo stretto e’ stato ritenuto irragionevole.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.