Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 107/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che impediva agli affini entro il terzo grado del sindaco di far parte della giunta anche quando il matrimonio da cui derivava l’affinita’ era stato sciolto per divorzio.
Di cosa si tratta
Per garantire imparzialita’ e prevenire conflitti di interesse, il Testo unico degli enti locali vieta che facciano parte della giunta comunale o provinciale i parenti e gli affini entro un certo grado del sindaco o del presidente della provincia. L’affinita’ e’ il legame che unisce un coniuge ai parenti dell’altro coniuge. Il problema sollevato e’ che, secondo il codice civile, l’affinita’ non cessa automaticamente con lo scioglimento del matrimonio: cosi’, anche dopo un divorzio, l’ex genero o l’ex cognato del sindaco restava formalmente affine e quindi escluso dalla giunta. La Corte di cassazione ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole mantenere l’incompatibilita’ quando il legame coniugale, fonte dell’affinita’, e’ stato definitivamente sciolto con sentenza passata in giudicato. In gioco c’era il diritto di accedere alle cariche elettive e amministrative, che non puo’ essere compresso da un’incompatibilita’ fondata su un vincolo familiare ormai venuto meno nella sostanza.
La questione di legittimita’ costituzionale
La Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, investendo l’art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali), in relazione alla disciplina civilistica dell’affinita’, nella parte in cui mantiene l’incompatibilita’ anche dopo il divorzio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 nella parte in cui esclude dalla giunta gli affini entro il terzo grado del sindaco anche quando l’affinita’ deriva da un matrimonio sciolto o cessato negli effetti civili con sentenza passata in giudicato.
Il principio
L’incompatibilita’ a far parte della giunta fondata sull’affinita’ con il sindaco non puo’ persistere quando il matrimonio da cui l’affinita’ deriva e’ stato definitivamente sciolto: mantenerla comprime irragionevolmente il diritto di accedere alle cariche elettive.
Domande e risposte
Chi era escluso dalla giunta prima della sentenza?
Gli affini entro il terzo grado del sindaco, anche se il matrimonio che generava l’affinita’ era stato sciolto con il divorzio.
Cosa cambia ora?
Dopo un divorzio definitivo, l’ex affine non e’ piu’ automaticamente incompatibile e puo’ far parte della giunta.
Perche’ l’affinita’ non cessava con il divorzio?
Perche’ il codice civile prevede che l’affinita’ non si estingue per la morte del coniuge e permane in vari casi, generando l’effetto irragionevole corretto dalla Corte.
Quale diritto tutela l’art. 51 della Costituzione?
Garantisce a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili e formazioni sociali.
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 51 della Costituzione — accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici.
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Vedi anche
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