Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 159 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione di una legge della Regione Puglia in materia di riuso e rigenerazione del patrimonio edilizio.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, dedicata al riuso e alla rigenerazione del patrimonio edilizio, ritenendole in contrasto con i principi statali in materia di governo del territorio e tutela dell’ambiente e del paesaggio. Nei giudizi in via principale, in cui Stato e Regioni si contestano reciprocamente le leggi, può accadere che la Regione modifichi o abroghi le norme contestate, oppure che lo Stato rinunci al ricorso quando le ragioni del contendere vengono meno. In questi casi il processo costituzionale può chiudersi senza una decisione sul merito: la Corte dichiara estinto il giudizio. È quanto avvenuto in questa vicenda, in cui il venir meno dei presupposti della controversia ha condotto alla chiusura del processo senza un esame della legittimità delle norme pugliesi.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate disposizioni della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, in materia di riuso e rigenerazione del patrimonio edilizio. Il ricorso era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, con riguardo al riparto di competenze tra Stato e Regioni e alla tutela dell’ambiente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di una pronuncia in rito che chiude il giudizio senza decidere sul merito delle questioni, in genere perché sono venuti meno i presupposti della controversia (ad esempio per rinuncia al ricorso o modifica della normativa impugnata). Le norme regionali non sono state quindi esaminate quanto alla loro legittimità.
Il principio
Nel giudizio in via principale il processo costituzionale può estinguersi quando vengono meno i presupposti della controversia, ad esempio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte; in tal caso la Corte non si pronuncia sul merito e le norme impugnate restano in vigore.
Domande e risposte
Cosa significa che il processo è “estinto”?
Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito, di solito perché sono venute meno le ragioni del contendere, ad esempio per rinuncia al ricorso o per modifica della legge contestata.
Le norme pugliesi sono state dichiarate legittime?
No. La Corte non si è pronunciata sul loro contenuto: l’estinzione è una chiusura procedurale, e le disposizioni restano in vigore.
Perché lo Stato e la Regione possono evitare la decisione?
Nei giudizi in via principale la controversia può comporsi: se la Regione modifica la norma o lo Stato rinuncia al ricorso, viene meno l’interesse a una pronuncia e il processo si estingue.
Lo Stato potrebbe impugnare di nuovo norme analoghe?
Sì. L’estinzione non preclude future impugnazioni di disposizioni regionali che dovessero porre nuovamente gli stessi problemi di legittimità.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di governo del territorio e ambiente.
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio e dell’ambiente, evocata nei rapporti con la rigenerazione edilizia.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.