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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 202/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima una legge della Regione Puglia in materia di farmacie e organizzazione sanitaria, perché invadeva ambiti riservati allo Stato.

Di cosa si tratta

L’apertura e l’organizzazione delle farmacie sono materie in cui si intrecciano competenze statali e regionali. Lo Stato fissa i principi fondamentali, mentre le Regioni possono dettare regole di dettaglio, senza però invadere gli ambiti riservati alla legge statale. La Regione Puglia, con la legge n. 16 del 2024, è intervenuta modificando norme sui termini di apertura delle sedi farmaceutiche e sull’organizzazione dell’agenzia regionale per la salute. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che alcune disposizioni eccedessero le competenze regionali. La Corte è stata chiamata a verificare il rispetto del riparto di competenze. Il tema riguarda l’accesso ai servizi farmaceutici e l’organizzazione sanitaria sul territorio: definire chi può fissare le regole sulle farmacie incide sulla distribuzione del servizio e sulla parità di trattamento tra cittadini di diverse Regioni.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Puglia n. 16 del 2024, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, in riferimento all’art. 117 della Costituzione. Si è costituita la Regione Puglia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge regionale, nella parte in cui aggiungeva determinati commi all’organizzazione dell’agenzia regionale per la salute, e ha dichiarato inammissibile un’altra questione collegata. Le disposizioni colpite eccedevano le competenze regionali, invadendo ambiti riservati alla legge statale.

Il principio

In materia di farmacie e organizzazione sanitaria la Regione può intervenire solo nel rispetto del riparto di competenze fissato dall’art. 117 Cost.: non può adottare norme che incidano su ambiti riservati alla legislazione statale.

Domande e risposte

Le Regioni non possono legiferare sulle farmacie?

Possono, ma entro i limiti delle competenze regionali: i principi fondamentali e alcuni ambiti restano riservati allo Stato. La Corte ha colpito le parti della legge pugliese che superavano questi confini.

Chi ha impugnato la legge regionale?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con un ricorso “in via principale”: è lo strumento con cui lo Stato contesta direttamente le leggi regionali ritenute incostituzionali.

Cosa resta in vigore della legge pugliese?

Le parti non dichiarate illegittime restano valide; vengono meno solo le disposizioni colpite dalla pronuncia, perché eccedevano le competenze regionali.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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