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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 8 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma pugliese che richiedeva l’assenza di carichi pendenti per accedere all’esame di idoneità all’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente.

Di cosa si tratta

Per esercitare l’attività di tassista o di noleggio con conducente occorre superare un esame di idoneità. La legge della Regione Puglia richiedeva, tra i documenti da allegare alla domanda di ammissione all’esame, una dichiarazione sostitutiva sull'”assenza di carichi pendenti”, cioè sull’assenza di procedimenti penali in corso non ancora conclusi con una condanna definitiva. Il Consiglio di Stato, investito del caso di un aspirante escluso, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale: il punto critico è che un carico pendente riguarda procedimenti non ancora definiti, in cui vige la presunzione di non colpevolezza. Subordinare l’accesso a una professione alla semplice pendenza di un procedimento penale, per giunta riferibile a qualsiasi reato, può tradursi in una compressione irragionevole e sproporzionata della libertà di iniziativa economica, colpendo chi non è stato condannato. Si crea inoltre una contraddizione: la mera pendenza basterebbe a escludere, mentre, una volta intervenuta una condanna per reati che non comportano l’interdizione dai pubblici uffici, l’ostacolo potrebbe non operare.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 8, comma 3, della legge della Regione Puglia n. 14 del 1995, sollevato dal Consiglio di Stato in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3 e 41 della Costituzione (ragionevolezza, proporzionalità e libertà di iniziativa economica), oltre che all’art. 117 sotto il profilo del riparto di competenze.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995 nella parte in cui prevedeva che la dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda attestasse “l’assenza di carichi pendenti”. Ha invece dichiarato inammissibile la distinta questione sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Il principio

Subordinare l’accesso a una professione alla semplice pendenza di un procedimento penale, riferibile a qualsiasi reato, costituisce una compressione irragionevole e sproporzionata della libertà di iniziativa economica privata, in contrasto con i principi di ragionevolezza e con la presunzione di non colpevolezza.

Domande e risposte

Chi ha un procedimento penale in corso può sostenere l’esame per taxi o NCC?

Sì: dopo questa decisione la mera pendenza di un carico penale non può più essere usata come causa di esclusione dall’ammissione all’esame.

Una condanna definitiva può ancora rilevare?

La decisione riguarda i carichi pendenti, non le condanne definitive: queste ultime possono avere effetti ostativi nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

Perché la norma era sproporzionata?

Perché escludeva dall’accesso alla professione sulla base di un procedimento non ancora concluso, per qualsiasi reato, colpendo persone non condannate e quindi assistite dalla presunzione di non colpevolezza.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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