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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 15 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma del Friuli-Venezia Giulia che imponeva ai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo modalità diverse, e più gravose, per dimostrare di non possedere altri alloggi ai fini dei contributi per la prima casa.

Di cosa si tratta

Per accedere ai contributi regionali sull’acquisto della prima casa serve dimostrare di non possedere altri alloggi in Italia o all’estero. La legge regionale friulana consentiva a cittadini italiani e dell’Unione europea di attestare questo requisito con una semplice dichiarazione sostitutiva, mentre chiedeva ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo di produrre una specifica documentazione sull’impossidenza di immobili nel Paese di origine e di provenienza. Un cittadino italiano e la moglie albanese, titolare di permesso di lungo periodo, si erano visti negare il contributo proprio per la mancata produzione di quei documenti. Il Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto l’azione antidiscriminazione e aveva ordinato alla Regione di modificare il regolamento attuativo. La Regione ha allora sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo che il giudice avesse invaso le sue competenze normative; in parallelo è arrivata alla Corte anche la questione di legittimità della norma di legge regionale. In gioco c’era sia la parità di trattamento tra stranieri lungo-soggiornanti e cittadini UE, sia il confine tra potere del giudice e potestà legislativa regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 29, comma 1-bis, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, sollevato dal Tribunale di Udine; in più la Regione aveva proposto conflitto di attribuzione contro l’ordinanza con cui lo stesso Tribunale aveva ordinato di modificare il regolamento regionale, invocando, tra gli altri, gli artt. 97, 101, 113, 117, 120, 134 e 136 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1-bis, della legge regionale n. 1 del 2016 nella parte in cui imponeva ai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo modalità di prova diverse rispetto a quelle utilizzabili da italiani e cittadini dell’Unione. Sul conflitto, ha dichiarato che non spettava al Tribunale di Udine ordinare la rimozione della norma regolamentare senza prima sollevare la questione di legittimità costituzionale sulla corrispondente norma di legge, e ha annullato per l’effetto i relativi punti dell’ordinanza, compreso l’apparato sanzionatorio collegato.

Il principio

Quando il giudice ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione e produrrebbe effetti generali, non può aggirare il controllo della Corte ordinando direttamente la modifica delle fonti normative: deve sollevare la questione di legittimità costituzionale. Resta fermo che la disparità di trattamento tra lungo-soggiornanti e cittadini UE nelle modalità di prova è incostituzionale.

Domande e risposte

Cosa cambia per i cittadini stranieri di lungo periodo?

Possono attestare l’assenza di altri alloggi con le stesse modalità previste per i cittadini italiani e dell’Unione europea: la norma che imponeva oneri documentali aggiuntivi è stata cancellata.

Il giudice del lavoro può ordinare a una Regione di cambiare un regolamento?

No, non in questo modo. Se il vero ostacolo è una norma di legge ritenuta incostituzionale, il giudice deve rivolgersi alla Corte costituzionale anziché imporre direttamente la modifica della fonte.

Perché la Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale?

Perché, ordinando la rimozione del regolamento e prevedendo sanzioni, il Tribunale aveva prodotto effetti analoghi a un annullamento con efficacia generale, riservato alla Corte costituzionale (artt. 134 e 136 Cost.).

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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