Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 88/2024 la Corte costituzionale ha salvato i decreti legislativi del 2016 sulla depenalizzazione, ritenendo rispettati i limiti della legge delega: una questione inammissibile e una non fondata.

Di cosa si tratta

Nel 2016 il Governo, su delega del Parlamento, ha trasformato in illeciti amministrativi o civili una serie di reati minori (la cosiddetta depenalizzazione). Quando il Governo emana decreti legislativi, deve però restare nei limiti fissati dalla legge delega: se va oltre i criteri indicati dal Parlamento, viola l’art. 76 della Costituzione. Un giudice di Firenze ha dubitato che il Governo, nel depenalizzare, avesse rispettato quei limiti, sollevando la questione su due decreti legislativi del 2016. Il tema è tecnico ma rilevante: riguarda l’equilibrio tra Parlamento e Governo nella produzione delle norme penali e, indirettamente, la sorte di condotte che oggi non sono più reato. Per il cittadino conta sapere se la depenalizzazione introdotta nel 2016 sia stata adottata legittimamente o se potesse essere travolta da una pronuncia della Corte.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e, in via subordinata, dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, relativo al rispetto dei limiti della delega legislativa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016 e non fondata quella relativa all’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016. Il Governo, nell’esercizio della delega, è quindi rimasto nei limiti fissati dal Parlamento e i decreti sulla depenalizzazione sono stati salvati.

Il principio

Il decreto legislativo che attua una depenalizzazione rispetta l’art. 76 Cost. quando si mantiene entro i principi e i criteri direttivi della legge delega, interpretati anche alla luce della loro finalità complessiva.

Domande e risposte

La depenalizzazione del 2016 resta valida?

Sì. La Corte ha respinto le censure: i decreti legislativi del 2016 sulla depenalizzazione non sono stati annullati e restano in vigore.

Che cos’è la legge delega e perché conta l’art. 76 Cost.?

È la legge con cui il Parlamento incarica il Governo di emanare decreti legislativi, fissando principi e criteri. L’art. 76 Cost. impone al Governo di non oltrepassare quei limiti; se lo fa, il decreto è incostituzionale.

Che differenza c’è tra le due decisioni adottate?

Una questione è stata dichiarata inammissibile (non esaminata nel merito per un difetto del modo in cui era posta), l’altra non fondata (esaminata e ritenuta infondata). In entrambi i casi le norme sono rimaste in vigore.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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