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Con la sentenza n. 93/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 34 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva l’incompatibilità del giudice che, dopo aver rigettato un decreto penale di condanna per particolare tenuità del fatto, sia poi chiamato a decidere sull’opposizione all’archiviazione per la stessa ragione.
Di cosa si tratta
Nel processo penale la legge stabilisce quando un giudice non può occuparsi di una fase del procedimento perché si è già espresso su un punto decisivo: è la regola dell’incompatibilità, posta a garanzia dell’imparzialità del giudicante. Il caso nasce da un giudice per le indagini preliminari di Napoli che, dopo aver respinto la richiesta di decreto penale di condanna ritenendo applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, si era poi trovato a dover decidere sull’opposizione all’archiviazione fondata sullo stesso motivo. Per i cittadini il principio in gioco è importante: chi è sottoposto a processo ha diritto a un giudice che non abbia già anticipato il proprio convincimento sul merito della vicenda. La questione riguardava quindi una lacuna delle regole sull’incompatibilità nel passaggio tra fasi diverse del procedimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, lamentando la mancata previsione dell’incompatibilità del giudice in questa specifica situazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità, a decidere sull’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice persona fisica che abbia già rigettato la richiesta di decreto penale di condanna ritenendo sussistente quella stessa causa di esclusione della punibilità. Ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori questioni riferite agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.
Il principio
Il giudice che ha già valutato la sussistenza della particolare tenuità del fatto rigettando il decreto penale di condanna ha anticipato il proprio giudizio sul merito e non può, in nome dell’imparzialità, decidere sulla successiva opposizione all’archiviazione fondata sullo stesso presupposto.
Domande e risposte
Che cosa cambia in concreto dopo questa sentenza?
Il giudice che ha respinto un decreto penale di condanna ritenendo il fatto di particolare tenuità diventa incompatibile e deve essere sostituito quando si tratta di decidere sull’opposizione all’archiviazione per lo stesso motivo.
Perché conta l’imparzialità del giudice?
Perché chi ha già manifestato un convincimento sul merito rischia di non essere più neutrale. L’incompatibilità serve a garantire che la decisione finale sia affidata a un giudice privo di pregiudizi.
Che cos’è la particolare tenuità del fatto?
È una causa di non punibilità prevista per i fatti di lieve entità: quando ricorre, il reato non viene punito pur essendo formalmente integrato. Qui era il punto su cui il giudice si era già pronunciato.
Le altre censure sono state accolte?
No. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 3 e 24 Cost., concentrando l’accoglimento sul profilo dell’incompatibilità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione – diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione – giusto processo e imparzialità del giudice
- Art. 117 della Costituzione – vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in relazione alla CEDU
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Vedi anche
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