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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 94/2024 la Corte costituzionale ha salvato la legge della Valle d’Aosta sulle locazioni brevi a fini turistici, dichiarando non fondata la questione sollevata dal Governo.

Di cosa si tratta

La Regione Valle d’Aosta ha disciplinato gli adempimenti amministrativi per chi affitta immobili per brevi periodi a turisti, prevedendo tra l’altro un codice identificativo per le strutture. Il Governo ha contestato una parte di questa disciplina ritenendo che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile: in altre parole, secondo lo Stato la Regione avrebbe finito per incidere sui rapporti contrattuali tra privati, terreno riservato al legislatore nazionale. La questione tocca un tema molto sentito, quello della regolazione degli affitti brevi turistici, dove convivono la competenza regionale sul turismo e quella statale sui contratti. Era in gioco la possibilità per le Regioni, anche a statuto speciale, di introdurre obblighi amministrativi per chi opera nel mercato delle locazioni turistiche senza sconfinare nella disciplina civilistica del contratto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4, comma 1, lettera f), ultimo periodo, della legge della Regione Valle d’Aosta 18 luglio 2023, n. 11, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile) e con l’art. 2 dello Statuto speciale (legge cost. n. 4 del 1948).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione regionale è stata ricondotta all’ambito degli adempimenti amministrativi connessi all’attività turistico-ricettiva e non alla disciplina del contratto di locazione: non incide quindi sull’ordinamento civile riservato allo Stato. La norma regionale è rimasta in vigore.

Il principio

Le Regioni possono prevedere obblighi amministrativi per chi esercita attività di locazione turistica breve, in quanto profilo organizzativo e di vigilanza, purché non intervengano sulla disciplina civilistica del contratto, che resta riservata allo Stato.

Domande e risposte

La legge valdostana sugli affitti brevi resta valida?

Sì. La Corte ha respinto l’impugnazione del Governo e la disposizione contestata resta pienamente in vigore.

Le Regioni possono regolare gli affitti brevi turistici?

Possono disciplinarne gli aspetti amministrativi e organizzativi legati al turismo, come gli obblighi di registrazione o di comunicazione. Non possono invece modificare le regole del contratto di locazione, che spettano allo Stato.

Qual era il confine che il Governo riteneva superato?

Il Governo riteneva che la norma incidesse sull’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). La Corte ha invece qualificato la disposizione come adempimento amministrativo, dunque legittimo.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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