Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 184/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in larga parte illegittima la legge della Regione Sardegna sull’individuazione delle aree idonee e non idonee agli impianti da fonti rinnovabili: la Regione aveva oltrepassato i limiti fissati dalla normativa statale ed europea.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024 ha dettato misure urgenti per individuare le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per semplificare i procedimenti autorizzativi. Il tema è centrale nella transizione energetica: lo Stato, in attuazione del diritto dell’Unione europea, ha fissato criteri e obiettivi per accelerare la diffusione delle rinnovabili, lasciando alle Regioni margini limitati nell’individuazione delle aree. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni sarde, ritenendo che la Regione, nel disciplinare aree non idonee e procedimenti, avesse compresso lo sviluppo degli impianti oltre quanto consentito, invadendo le competenze statali su ambiente, energia e procedimento amministrativo. In gioco c’era l’equilibrio tra l’autonomia regionale nella tutela del territorio e del paesaggio e gli obiettivi nazionali ed europei di promozione delle energie pulite. La controversia ha visto intervenire numerose società del settore energetico, a riprova della rilevanza economica della partita.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari commi degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione (primo comma in relazione al diritto UE sulle rinnovabili; secondo comma, lettere m) e s), in relazione alla disciplina statale del procedimento, dell’ambiente e del paesaggio; terzo comma in materia di energia).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge regionale (parti dell’art. 1, commi 2, 5, 8 e 9, e dell’art. 3, commi 1, 2, 4 e 5), oltre a una previsione dichiarata illegittima in via consequenziale. Ha invece dichiarato inammissibili alcune questioni sollevate in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s). Le norme regionali che eccedevano i limiti statali ed europei sono state quindi annullate.
Il principio
Nell’individuare le aree non idonee agli impianti da fonti rinnovabili e nel disciplinare i relativi procedimenti, le Regioni devono rispettare i criteri e gli obiettivi fissati dalla normativa statale di attuazione del diritto europeo: le disposizioni che li oltrepassano, ostacolando la diffusione delle rinnovabili, sono illegittime.
Domande e risposte
La Sardegna non può più individuare le aree per le rinnovabili?
Può farlo, ma nel rispetto dei criteri statali ed europei. La Corte ha annullato le disposizioni con cui la Regione era andata oltre quei limiti, comprimendo lo sviluppo degli impianti.
Perché lo Stato ha impugnato la legge sarda?
Perché riteneva che la disciplina regionale invadesse competenze statali su energia, ambiente, paesaggio e procedimento amministrativo, e contrastasse con gli obiettivi europei sulle rinnovabili.
Che ruolo ha avuto il diritto dell’Unione europea?
I criteri statali impugnati attuano direttive UE sulla promozione delle energie rinnovabili: la Corte ha valutato la legge sarda anche alla luce di questi vincoli, richiamati tramite l’art. 117, primo comma.
Perché sono intervenute tante società energetiche?
Perché l’individuazione delle aree idonee incide direttamente sulla possibilità di realizzare impianti: molte imprese del settore avevano interesse a contestare i limiti introdotti dalla Regione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze e vincoli europei, parametro centrale della decisione.
- Art. 41 della Costituzione – libertà di iniziativa economica.
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza.
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Vedi anche
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