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Con la sentenza n. 185/2025 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sulla riscrittura del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis del codice penale) operata nel 2024, ma ha rivolto un esplicito invito al legislatore a introdurre finalmente una disciplina delle lobby.
Di cosa si tratta
Il traffico di influenze illecite (art. 346-bis del codice penale) punisce chi, sfruttando relazioni con un pubblico ufficiale, si fa dare denaro o altre utilità come prezzo di una mediazione illecita. La legge n. 114 del 2024 ha riscritto questa fattispecie, restringendone il perimetro applicativo. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato la questione, ritenendo che la nuova e più ristretta formulazione contrastasse con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia, in particolare con la Convenzione di Strasburgo sulla corruzione del 1999. Il tema è di forte rilievo: il traffico di influenze è il confine tra la legittima attività di interlocuzione con le istituzioni e la corruzione, e la sua definizione incide sulla lotta alla corruzione e sulla trasparenza dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione. La Corte ha dovuto stabilire se la scelta del legislatore di restringere il reato fosse compatibile con la Costituzione e con i vincoli internazionali, pur in un contesto in cui manca ancora una disciplina organica delle attività di lobbying.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (che ha sostituito l’art. 346-bis del codice penale), in riferimento all’art. 11 e all’art. 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 1999. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 11 della Costituzione e non fondata quella riferita all’art. 117, primo comma, in relazione alla Convenzione di Strasburgo. La nuova formulazione del traffico di influenze illecite ha quindi superato l’esame. La Corte ha però rivolto un esplicito invito al legislatore a introdurre una disciplina organica del lobbying e a rimeditare le scelte sulla tutela penale del traffico di influenze.
Il principio
La riscrittura più restrittiva del traffico di influenze illecite non viola, di per sé, i vincoli costituzionali e internazionali invocati; resta però auspicabile una disciplina organica del lobbying che definisca con chiarezza le condotte di illecita influenza, a tutela dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione.
Domande e risposte
La nuova norma sul traffico di influenze è stata confermata?
Sì. La Corte ha dichiarato inammissibile una censura e non fondata l’altra: la riscrittura del 2024 resta in vigore.
Cos’è il “monito” al legislatore contenuto nella sentenza?
È un invito esplicito, pur non vincolante, a introdurre una disciplina organica delle attività di lobbying e a riconsiderare la tutela penale del traffico di influenze, per colmare i vuoti di tutela.
Perché contava la Convenzione di Strasburgo?
Perché il giudice riteneva che la nuova norma, riducendo il reato, contrastasse con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia in materia di corruzione; la Corte ha però escluso la violazione.
Cosa distingue il lobbying lecito dal traffico di influenze?
Il confine è proprio l’oggetto del problema: la Corte segnala che senza una disciplina chiara delle lobby resta difficile definire quando l’influenza sui pubblici ufficiali diventa illecita e penalmente rilevante.
Norme collegate
- Art. 11 della Costituzione – apertura all’ordinamento internazionale.
- Art. 117 della Costituzione – vincolo al rispetto degli obblighi internazionali.
- Art. 97 della Costituzione – imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, richiamati nel monito al legislatore.
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Vedi anche
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