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Con la sentenza n. 2/2025 la Corte costituzionale ha confermato la legittimità della norma che esclude il giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo, ritenendo non irragionevole la scelta del legislatore.
Di cosa si tratta
Il giudizio abbreviato è un rito che consente all’imputato di essere giudicato “allo stato degli atti”, senza dibattimento, in cambio di uno sconto di pena. Dal 2019, però, questo rito non è più applicabile ai delitti puniti con l’ergastolo: per i reati più gravi, l’imputato non può accedere allo sconto. La Corte di assise di Cassino ha dubitato che questa esclusione fosse compatibile con la Costituzione, sostenendo che sacrificasse il diritto di difesa e creasse disparità di trattamento. La Corte costituzionale ha dovuto bilanciare due esigenze: da un lato il diritto dell’imputato a scegliere un rito premiale, dall’altro la valutazione del legislatore sulla particolare gravità dei delitti puniti con la pena perpetua. Il tema interessa chiunque si confronti con il processo penale: definisce i confini entro cui la legge può modulare l’accesso ai riti alternativi.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla legge n. 33 del 2019), che esclude il giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Corte di assise di Cassino; è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La scelta di escludere il rito abbreviato per i delitti più gravi rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole: non vìola né il diritto di difesa né il principio di uguaglianza, perché l’imputato conserva tutte le garanzie del processo ordinario.
Il principio
L’accesso ai riti alternativi non è un diritto costituzionalmente garantito in ogni caso: il legislatore può ragionevolmente escludere il giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo, senza ledere il diritto di difesa.
Domande e risposte
L’imputato di un reato da ergastolo perde delle garanzie?
No. Non può accedere allo sconto di pena del rito abbreviato, ma mantiene tutte le garanzie del processo ordinario, compreso il pieno diritto di difesa nel dibattimento.
Perché lo sconto di pena non è un diritto?
Perché i riti premiali sono strumenti di politica processuale che il legislatore può modulare; la Corte ha ribadito che non esiste un diritto costituzionale a ottenere sempre la riduzione di pena collegata al rito abbreviato.
Cosa succede agli altri reati gravi non puniti con l’ergastolo?
Per quelli il rito abbreviato resta accessibile: l’esclusione riguarda soltanto i delitti per cui è prevista la pena perpetua.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza e ragionevolezza, parametro centrale.
- Art. 24 della Costituzione – diritto di difesa, evocato dal rimettente.
- Art. 27 della Costituzione – funzione della pena, tra i parametri invocati.
- Art. 111 della Costituzione – giusto processo.
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Vedi anche
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