Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 90/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis del codice penale nella parte in cui escludeva la messa alla prova per il reato di spaccio di lieve entita (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990).
Di cosa si tratta
La sospensione del procedimento con messa alla prova e un istituto che consente all’imputato, per i reati meno gravi, di evitare il processo e la condanna svolgendo un programma di reinserimento, lavoro di pubblica utilita e, se possibile, riparazione del danno. E uno strumento con forte funzione rieducativa. L’art. 168-bis del codice penale ne individua l’ambito di applicazione, collegandolo a determinate soglie di pena e a una lista di reati. Il problema, sollevato dai tribunali di Padova e Bolzano, riguarda il reato di spaccio di lieve entita previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti: pur trattandosi di una fattispecie a ridotto disvalore, l’imputato non poteva accedere alla messa alla prova per come era costruita la norma. La posta in gioco riguarda l’effettivita della funzione rieducativa: escludere dalla messa alla prova proprio chi commette fatti di scarsa gravita appariva in tensione con i principi di uguaglianza e di finalita rieducativa della pena.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Padova e Bolzano hanno impugnato l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. (in combinato disposto con l’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. e l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Bolzano ha inoltre impugnato l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023 in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost. (presupposti del decreto-legge). I giudizi sono stati riuniti.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di spaccio di lieve entita (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990). Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. e sull’art. 73, comma 5, e non fondata quella sull’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023 (art. 77 Cost.).
Il principio
Escludere la messa alla prova per lo spaccio di lieve entita e incostituzionale: trattandosi di un reato a ridotto disvalore, l’imputato deve poter accedere a un istituto a forte funzione rieducativa, in coerenza con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Domande e risposte
Cos’e la messa alla prova?
E l’istituto che, per i reati meno gravi, consente all’imputato di sospendere il processo svolgendo un programma di reinserimento e lavoro di pubblica utilita; in caso di esito positivo il reato si estingue.
Cosa cambia per lo spaccio di lieve entita?
Ora l’imputato per il reato di spaccio di lieve entita (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) puo accedere alla messa alla prova, prima esclusa.
Tutte le questioni sono state accolte?
No. La Corte ha accolto quella sull’art. 168-bis cod. pen.; ha invece dichiarato inammissibili o non fondate le altre, comprese quelle sui presupposti del decreto-legge.
Lo spaccio di lieve entita resta reato?
Si. La fattispecie resta punibile; cambia solo la possibilita di accedere alla messa alla prova come alternativa al processo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 27 della Costituzione — finalita rieducativa della pena.
- Art. 77 della Costituzione — presupposti del decreto-legge, parametro invocato (questione non fondata).
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Vedi anche
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