Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 94/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995 nella parte in cui escludeva l’integrazione al minimo per l’assegno ordinario di invalidita liquidato interamente con il sistema contributivo.
Di cosa si tratta
L’assegno ordinario di invalidita e una prestazione previdenziale riconosciuta a chi, pur potendo ancora lavorare in parte, ha una capacita lavorativa ridotta a causa di infermita. L’integrazione al minimo e invece il meccanismo che eleva le pensioni di importo molto basso fino a una soglia minima garantita. La riforma pensionistica del 1995 (legge n. 335 del 1995, cosiddetta riforma Dini), che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo, ha pero escluso l’applicazione dell’integrazione al minimo per le prestazioni liquidate con tale sistema. In una controversia tra l’INPS e un assicurato, la Corte di cassazione ha portato la questione davanti alla Corte costituzionale: il problema riguardava chi percepisce un assegno di invalidita calcolato interamente con il metodo contributivo e si vede cosi negata l’integrazione, restando con un importo potenzialmente molto basso. La posta in gioco interessa una fascia particolarmente debole, costituita da persone con ridotta capacita lavorativa, per le quali l’esclusione dall’integrazione poteva tradursi in prestazioni inadeguate a garantire mezzi di vita sufficienti.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995 (in combinato disposto con l’art. 1, comma 3, della legge n. 222 del 1984), nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo per l’assegno ordinario di invalidita liquidato interamente con il sistema contributivo. Era costituito l’INPS ed e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, nella parte in cui non esclude dal divieto di integrazione al minimo l’assegno ordinario di invalidita liquidato interamente con il sistema contributivo. In sostanza, anche questo assegno potra ora beneficiare dell’integrazione al minimo, prima negata.
Il principio
Negare l’integrazione al minimo all’assegno ordinario di invalidita calcolato con il solo sistema contributivo e incostituzionale: la prestazione, destinata a persone con ridotta capacita lavorativa, deve poter essere integrata fino al minimo garantito, a tutela del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita.
Domande e risposte
Cos’e l’assegno ordinario di invalidita?
E la prestazione previdenziale spettante a chi ha una capacita lavorativa ridotta per infermita, pur conservando una residua capacita di lavoro.
Cosa cambia con questa sentenza?
L’assegno ordinario di invalidita liquidato interamente con il sistema contributivo puo ora beneficiare dell’integrazione al minimo, prima esclusa: l’importo non resta piu ingabbiato sotto la soglia minima.
Da quando ha effetto la decisione?
La Corte ha fatto decorrere l’illegittimita dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
Cos’e l’integrazione al minimo?
E il meccanismo che eleva le pensioni di importo molto basso fino a una soglia minima garantita dalla legge.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — diritto ai mezzi adeguati in caso di inabilita e previdenza sociale.
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.