Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 217/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulle nuove regole cautelari contro la violenza domestica, relative al controllo elettronico e alla distanza minima dalla vittima.
Di cosa si tratta
La legge n. 168 del 2023 ha rafforzato le misure cautelari a tutela delle vittime di violenza domestica. Tra le novità, la disciplina dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis del codice di procedura penale) prevede modalità di controllo a distanza (il “braccialetto elettronico”) e l’osservanza di una distanza minima dalla persona offesa. Il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, ha sollevato dubbi su queste regole, ritenendo problematici gli automatismi e la rigidità della distanza minima, in tensione con i principi di uguaglianza, libertà personale e presunzione di non colpevolezza. In gioco c’era il bilanciamento tra la protezione effettiva delle vittime, esigenza di primaria importanza, e la proporzionalità delle misure che incidono sulla libertà dell’indagato. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito: ha rilevato un difetto di rilevanza, perché la valutazione contestata non era attuale nel giudizio davanti al rimettente, e ha dichiarato le questioni inammissibili.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, del codice di procedura penale, come novellato dall’art. 12 della legge 24 novembre 2023, n. 168 (contrasto alla violenza sulle donne e domestica). A sollevare le questioni è stato il Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione. Si è costituito l’imputato ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili per difetto di rilevanza. Quale che sia l’interpretazione adottata, la valutazione sull’applicazione congiunta delle misure andava comunque differita a una fase successiva (l’accertamento della fattibilità tecnica del controllo elettronico): mancava perciò l’attualità della questione nel giudizio davanti al rimettente. Non essendovi rilevanza, la Corte non ha esaminato il merito, e la disciplina resta in vigore.
Il principio
Se la questione sollevata non è attuale e rilevante nel giudizio davanti al giudice rimettente, la Corte costituzionale la dichiara inammissibile per difetto di rilevanza, senza pronunciarsi sul merito: la norma impugnata continua ad applicarsi.
Domande e risposte
La Corte ha bocciato le misure contro la violenza domestica?
No. Non è entrata nel merito: ha dichiarato le questioni inammissibili per difetto di rilevanza. Le regole su controllo elettronico e distanza minima restano in vigore.
Cosa significa “difetto di rilevanza”?
Significa che la questione non era decisiva per il giudizio davanti al rimettente in quel momento: la valutazione contestata andava comunque rinviata a una fase successiva. Senza rilevanza, la Corte non può decidere nel merito.
Il tema può tornare davanti alla Corte?
Sì, in linea di principio: un giudice potrebbe sollevare nuovamente la questione quando essa risulti effettivamente rilevante e attuale nel proprio giudizio.
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza e proporzionalità delle misure cautelari.
- Art. 13 della Costituzione – libertà personale dell’indagato.
- Art. 27 della Costituzione – presunzione di non colpevolezza.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.