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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 53 del 2025 la Corte costituzionale ha confermato la regola per cui l’adottato maggiorenne assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio, ritenendola non in contrasto con il diritto all’identità personale.

Di cosa si tratta

Nell’adozione di una persona maggiorenne, il codice civile stabilisce che l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. In pratica, il nuovo cognome viene messo prima di quello originario. Il problema sollevato riguarda proprio questa regola dell’ordine: una coppia che adottava una persona già maggiore di età si è trovata di fronte a questa imposizione, e il Tribunale di Reggio Emilia ha dubitato che obbligare ad anteporre il cognome dell’adottante, senza lasciare scelta, violasse il diritto all’identità personale dell’adottato, costruita anche attorno al proprio cognome di origine. La posta in gioco tocca un aspetto delicato dell’identità: il cognome non è solo un’etichetta, ma parte della storia e del riconoscimento sociale della persona, soprattutto se adulta. La Corte ha dovuto valutare se l’automatismo dell’ordine dei cognomi sia ragionevole.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 299, primo comma, del codice civile, secondo cui l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, sezione prima civile, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione (diritto all’identità personale e principio di eguaglianza).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La regola che impone all’adottato maggiorenne di anteporre il cognome dell’adottante al proprio non viola il diritto all’identità personale né il principio di eguaglianza: si tratta di una disciplina che riflette una scelta del legislatore coerente con la funzione dell’adozione e con l’esigenza di certezza nell’attribuzione dei cognomi. L’art. 299, primo comma, cod. civ. resta quindi in vigore.

Il principio

La regola per cui l’adottato maggiorenne assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio non contrasta con la Costituzione: rientra nella discrezionalità del legislatore e non lede il diritto all’identità personale né il principio di eguaglianza.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 299 del codice civile?

Che l’adottato assuma il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio cognome di origine, secondo un ordine fissato dalla legge.

Perché era stata sollevata la questione?

Perché si dubitava che imporre l’ordine dei cognomi, anteponendo quello dell’adottante, ledesse il diritto all’identità personale dell’adottato maggiorenne.

Cosa ha deciso la Corte?

Ha respinto i dubbi: la regola non è incostituzionale e resta in vigore, riflettendo una scelta del legislatore coerente con la funzione dell’adozione.

L’adottato può conservare il proprio cognome?

Sì, il cognome originario non viene cancellato ma posposto a quello dell’adottante, secondo quanto previsto dalla norma confermata dalla Corte.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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