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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 1/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Provincia autonoma di Trento che richiedeva dieci anni di residenza in Italia per accedere all’alloggio sociale e al contributo per l’affitto.

Di cosa si tratta

Per assegnare gli alloggi a canone sostenibile e i contributi per pagare l’affitto, la Provincia autonoma di Trento richiedeva un requisito molto stringente: aver risieduto in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due nel territorio provinciale. Un requisito di questo tipo finisce per escludere dalle prestazioni sociali chi si è trasferito da meno tempo, colpendo in particolare le persone in condizioni di bisogno abitativo. La Corte costituzionale ha dovuto valutare se una soglia così lunga di residenza fosse compatibile con il principio di uguaglianza e con i vincoli sovranazionali. Il tema riguarda da vicino le politiche per la casa: stabilire chi può accedere all’edilizia residenziale pubblica significa decidere come distribuire una risorsa scarsa, ma senza poter usare la durata della residenza come barriera ingiustificata rispetto allo stato effettivo di bisogno.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 2005, che richiedevano dieci anni di residenza in Italia (di cui gli ultimi due in provincia) per l’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone. Tra i parametri figurano gli artt. 3, 11 e 117 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme provinciali nella parte in cui richiedono la residenza decennale in Italia per accedere all’alloggio a canone sostenibile e al contributo per l’affitto. Un requisito temporale così lungo non ha una giustificazione ragionevole rispetto alla finalità delle prestazioni, che è soddisfare un bisogno abitativo attuale.

Il principio

L’accesso alle prestazioni sociali per la casa non può essere subordinato a un requisito di residenza prolungata privo di nesso ragionevole con lo stato di bisogno: una soglia di dieci anni introduce una discriminazione non giustificata.

Domande e risposte

Significa che chiunque può chiedere l’alloggio sociale a Trento?

No. La Corte ha colpito solo il requisito dei dieci anni di residenza in Italia: restano gli altri requisiti previsti dalla legge per accedere alle prestazioni, che devono però essere ragionevoli e coerenti con il bisogno abitativo.

Perché una residenza lunga è considerata discriminatoria?

Perché la durata della permanenza nel tempo non dice nulla sul reale bisogno di una casa: usarla come filtro penalizza chi si è trasferito da meno, senza una giustificazione coerente con lo scopo della prestazione.

La decisione vale solo per Trento?

Formalmente colpisce le norme della Provincia autonoma di Trento, ma il principio affermato vale come orientamento generale per analoghi requisiti di residenza prolungata previsti da altre leggi regionali o provinciali.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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