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Con la sentenza n. 1/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Provincia autonoma di Trento che richiedeva dieci anni di residenza in Italia per accedere all’alloggio sociale e al contributo per l’affitto.
Di cosa si tratta
Per assegnare gli alloggi a canone sostenibile e i contributi per pagare l’affitto, la Provincia autonoma di Trento richiedeva un requisito molto stringente: aver risieduto in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due nel territorio provinciale. Un requisito di questo tipo finisce per escludere dalle prestazioni sociali chi si è trasferito da meno tempo, colpendo in particolare le persone in condizioni di bisogno abitativo. La Corte costituzionale ha dovuto valutare se una soglia così lunga di residenza fosse compatibile con il principio di uguaglianza e con i vincoli sovranazionali. Il tema riguarda da vicino le politiche per la casa: stabilire chi può accedere all’edilizia residenziale pubblica significa decidere come distribuire una risorsa scarsa, ma senza poter usare la durata della residenza come barriera ingiustificata rispetto allo stato effettivo di bisogno.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 2005, che richiedevano dieci anni di residenza in Italia (di cui gli ultimi due in provincia) per l’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone. Tra i parametri figurano gli artt. 3, 11 e 117 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme provinciali nella parte in cui richiedono la residenza decennale in Italia per accedere all’alloggio a canone sostenibile e al contributo per l’affitto. Un requisito temporale così lungo non ha una giustificazione ragionevole rispetto alla finalità delle prestazioni, che è soddisfare un bisogno abitativo attuale.
Il principio
L’accesso alle prestazioni sociali per la casa non può essere subordinato a un requisito di residenza prolungata privo di nesso ragionevole con lo stato di bisogno: una soglia di dieci anni introduce una discriminazione non giustificata.
Domande e risposte
Significa che chiunque può chiedere l’alloggio sociale a Trento?
No. La Corte ha colpito solo il requisito dei dieci anni di residenza in Italia: restano gli altri requisiti previsti dalla legge per accedere alle prestazioni, che devono però essere ragionevoli e coerenti con il bisogno abitativo.
Perché una residenza lunga è considerata discriminatoria?
Perché la durata della permanenza nel tempo non dice nulla sul reale bisogno di una casa: usarla come filtro penalizza chi si è trasferito da meno, senza una giustificazione coerente con lo scopo della prestazione.
La decisione vale solo per Trento?
Formalmente colpisce le norme della Provincia autonoma di Trento, ma il principio affermato vale come orientamento generale per analoghi requisiti di residenza prolungata previsti da altre leggi regionali o provinciali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza e divieto di discriminazioni irragionevoli, cuore della decisione.
- Art. 117 della Costituzione – vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e internazionale.
- Art. 11 della Costituzione – apertura all’ordinamento sovranazionale, tra i parametri evocati.
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Vedi anche
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