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Con la sentenza n. 9/2025 la Corte costituzionale ha salvato la scelta del legislatore di mantenere la procedibilità d’ufficio (cioè senza bisogno di querela della vittima) per il sequestro di persona commesso contro il coniuge, anche quando la coppia non convive più.
Di cosa si tratta
Dopo la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) molti reati contro la persona sono diventati procedibili a querela: significa che il processo prosegue solo se la vittima presenta e mantiene la denuncia, e si chiude se la ritira. Per il sequestro di persona, però, la legge ha previsto questa procedibilità solo per l’ipotesi base, conservando la procedibilità d’ufficio quando il fatto è aggravato perché commesso contro il coniuge. Un giudice di Grosseto, che processava un uomo per aver bloccato con una pistola la moglie separata e il nuovo compagno di lei, ha contestato questa differenza: se entrambe le vittime avevano ritirato la querela, perché il processo per il sequestro contro la moglie doveva continuare comunque? Secondo il giudice questa scelta era irragionevole e contraddiceva la legge delega. In gioco c’era un principio molto concreto: in quali casi lo Stato deve procedere anche se la vittima preferisce fermare tutto, per evitare che pressioni e ricatti dentro le relazioni familiari svuotino la tutela.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 605, sesto comma, del codice penale (aggiunto dalla riforma Cartabia), nella parte in cui non estende la procedibilità a querela al sequestro commesso contro il coniuge, anche non più convivente. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto lo riteneva in contrasto con l’art. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza) e con l’art. 76 Cost. (eccesso di delega rispetto alla legge n. 134 del 2021). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto di respingere le censure.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni. Sull’art. 76 ha chiarito che la legge delega lasciava al Governo un’ampia discrezionalità: non imponeva di estendere la querela a tutte le ipotesi aggravate. Sull’art. 3 ha osservato che mantenere la procedibilità d’ufficio nelle relazioni familiari è ragionevole, perché la vittima è strutturalmente esposta al rischio di pressioni affinché ritiri l’accusa; in linea, peraltro, con la Convenzione di Istanbul. La tutela resta anche quando la convivenza è cessata, perché spesso la violenza continua proprio dopo la rottura.
Il principio
L’interesse a conservare l’unità della famiglia non può prevalere sulla tutela dei diritti fondamentali dei singoli che ne fanno parte: è ragionevole che lo Stato proceda d’ufficio per la violenza maturata in contesti familiari, dove più alto è il rischio di indebite pressioni sulla vittima.
Domande e risposte
Cosa cambia per la vittima che vuole ritirare la denuncia?
Per il sequestro di persona aggravato dal rapporto di coniugio non cambia nulla: il processo prosegue comunque, perché il reato è procedibile d’ufficio. La remissione della querela non lo estingue.
La regola vale anche per coniugi separati o divorziati?
Sì. La Corte ha precisato che la procedibilità d’ufficio resta anche quando la convivenza è cessata, perché il rischio di condotte violente spesso aumenta dopo la separazione.
E per il convivente o il partner dell’unione civile?
La norma parla letteralmente di “coniuge”. La Corte non ha esteso la regola ad altre relazioni: non poteva farlo perché in materia penale non sono ammesse pronunce che ampliano la punibilità (divieto di interventi in malam partem).
Perché la Corte cita la Convenzione di Istanbul?
Perché quella Convenzione impegna gli Stati a far sì che i procedimenti per violenza domestica possano proseguire anche se la vittima ritira l’accusa: un’indicazione coerente con la scelta del legislatore italiano.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro principale delle censure.
- Art. 76 della Costituzione – limiti della delega legislativa al Governo.
- Art. 29 della Costituzione – unità familiare, valore invocato dal giudice rimettente.
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Vedi anche
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