Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 180 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Sardegna che rivalutava in modo retroattivo le indennità dei consiglieri regionali, perché in contrasto con i limiti di spesa fissati dallo Stato per il coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
Lo Stato, dal 2012, ha posto un tetto agli emolumenti dei consiglieri e degli assessori regionali: ogni Regione deve mantenere indennità e rimborsi entro l’importo della “Regione più virtuosa” individuata dalla Conferenza Stato-Regioni, pena il taglio dei trasferimenti erariali. La Regione Sardegna, con l’art. 35, comma 5, della legge regionale n. 17 del 2021, aveva invece introdotto una rivalutazione ISTAT annuale delle indennità dei propri consiglieri, facendola decorrere addirittura dal 2014, cioè con effetto retroattivo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma davanti alla Corte, sostenendo che un aumento retroattivo svuotava le misure statali di contenimento dei “costi della politica”. In gioco c’era un principio generale: fino a che punto una Regione, anche a statuto speciale come la Sardegna, può decidere da sola quanto spendere per i propri organi politici quando lo Stato ha fissato limiti uniformi a tutela degli equilibri di bilancio dell’intera Repubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 35, comma 5, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021, che inseriva i commi 5-bis e 5-ter nella legge regionale n. 2 del 2014. La questione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, era riferita all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica), con l’art. 2 del d.l. n. 174 del 2012 come norma interposta, e inoltre agli artt. 3 e 97 Cost. (ragionevolezza, imparzialità e buon andamento) e agli artt. 5 e 120 Cost. (leale collaborazione).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. La rivalutazione retroattiva delle indennità si poneva in contrasto con i principi statali di contenimento della spesa pubblica, che vincolano anche le Regioni a statuto speciale. Poiché la norma era già stata applicata prima di essere abrogata nel 2023, non si poteva dichiarare cessata la materia del contendere. Le altre censure (artt. 3, 97, 5 e 120 Cost.) sono rimaste assorbite.
Il principio
Le norme statali di contenimento della spesa pubblica, come i tetti agli emolumenti degli organi politici regionali, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e si applicano a tutte le Regioni, comprese quelle ad autonomia speciale. Una Regione non può eluderli con aumenti retroattivi delle indennità.
Domande e risposte
Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i tetti di spesa statali?
Sì. La Corte ribadisce che i vincoli di finanza pubblica si applicano “di regola” anche alle autonomie speciali, perché la loro finanza è parte della finanza pubblica allargata e concorre agli equilibri complessivi della Repubblica.
Perché ha pesato il fatto che la norma fosse retroattiva?
Perché far decorrere la rivalutazione dal 2014 impediva allo Stato di operare a posteriori i tagli ai trasferimenti previsti come sanzione: in pratica la Regione eludeva il meccanismo di contenimento spostando indietro nel tempo l’aumento.
Il fatto che la legge fosse stata abrogata nel 2023 ha salvato la Regione?
No. L’abrogazione fa cessare la materia del contendere solo se la norma non ha avuto applicazione nel frattempo. Qui la rivalutazione era stata applicata, quindi la Corte ha comunque deciso nel merito.
Lo Stato fissa direttamente l’importo delle indennità?
No. Lo Stato non determina la singola indennità, ma pone un tetto massimo: l’importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, individuata dalla Conferenza Stato-Regioni. Entro quel limite ogni Regione conserva margini di scelta.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro violato: il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente, in cui valgono i principi fondamentali statali.
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni, richiamata nel bilanciamento tra spesa regionale ed equilibrio di bilancio.
- Art. 120 della Costituzione — principio di leale collaborazione invocato dallo Stato (censura poi assorbita).
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.