Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 2/2026 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sull’art. 578 del codice di procedura penale, che impone al giudice dell’impugnazione, in caso di reato prescritto, di decidere comunque sui risarcimenti civili.

Di cosa si tratta

Quando una persona è condannata in primo grado anche al risarcimento della parte civile, ma in appello il reato si prescrive, si pone un problema: il giudice deve comunque pronunciarsi sui danni? L’art. 578 del codice di procedura penale risponde di sì: pur dichiarando estinto il reato per prescrizione, il giudice dell’impugnazione decide sulle statuizioni civili, cioè sul diritto al risarcimento del danneggiato. La Corte d’appello di Lecce ha sollevato dubbi, temendo che, accertando in quella sede l’esistenza del fatto di reato ai fini civili, si violasse la presunzione di innocenza dell’imputato, ormai non più punibile penalmente. In gioco c’era il rapporto tra l’esigenza di tutelare la vittima, che ha diritto al risarcimento, e la garanzia della presunzione di innocenza dell’imputato, soprattutto alla luce delle regole europee in materia. La Corte ha chiarito che i due piani restano distinti.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 578, comma 1, del codice di procedura penale. A sollevare le questioni è stata la Corte d’appello di Lecce, sezione unica penale (giudice rimettente), in riferimento all’art. 27, secondo comma, e agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 2, CEDU, alla direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 27, secondo comma, Cost. e non fondate le altre. Il giudice dell’impugnazione, decidendo sugli interessi civili dopo aver dichiarato la prescrizione, non deve più statuire sulla responsabilità penale né rivalutare il fatto di reato: deve solo accertare il diritto al risarcimento del danno secondo le regole della responsabilità civile. Resta inoltre fermo che, se ne ricorrono i presupposti, il giudice può comunque assolvere nel merito, anche nel dubbio, caducando le statuizioni civili. Per questo non vi è lesione della presunzione di innocenza garantita dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU.

Il principio

Quando in appello il reato si prescrive, il giudice che decide sulle statuizioni civili accerta soltanto il diritto al risarcimento secondo le regole della responsabilità civile, senza pronunciarsi sulla responsabilità penale: i due piani restano distinti e non vi è violazione della presunzione di innocenza.

Domande e risposte

Se il reato si prescrive, la vittima perde il risarcimento?

No. L’art. 578 cod. proc. pen. impone al giudice dell’impugnazione di decidere comunque sulle statuizioni civili: il diritto al risarcimento del danneggiato viene accertato anche dopo la prescrizione.

Decidere sui danni significa dichiarare colpevole l’imputato?

No. La Corte ha chiarito che il giudice non statuisce sulla responsabilità penale: accerta solo l’esistenza e l’entità del danno risarcibile secondo le regole civili. La presunzione di innocenza non è lesa.

Il giudice può comunque assolvere nel merito?

Sì. Se ne ricorrono i presupposti, il giudice dell’impugnazione può assolvere nel merito, anche nel dubbio, e in tal caso vengono meno anche le statuizioni civili.

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Norme collegate

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.