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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 4/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime e in parte legittime diverse disposizioni della legge di stabilità 2025 della Regione Puglia, impugnate dal Governo.

Di cosa si tratta

Ogni anno le Regioni approvano la propria legge di stabilità, che contiene numerose disposizioni di spesa e di organizzazione. Il Governo può impugnare davanti alla Corte costituzionale le norme regionali che ritiene invadano le competenze statali o violino la Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato vari articoli della legge di stabilità 2025 della Regione Puglia (legge regionale n. 42 del 2024), in materie diverse, comprese alcune che toccano la disciplina delle professioni, ambito in cui lo Stato fissa i principi fondamentali. La Regione Puglia si è difesa rivendicando la legittimità delle proprie scelte. In gioco c’era il consueto equilibrio tra l’autonomia legislativa regionale e i limiti posti dalla Costituzione e dai principi statali, in particolare nelle materie di competenza concorrente, dove la Regione deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 98, 117, 132, 160 e 217 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42 (legge di stabilità regionale 2025). A promuovere il giudizio, in via principale, è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento, tra l’altro, all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (in relazione ai principi fondamentali in materia di professioni di cui al d.lgs. n. 30 del 2006). Si è costituita la Regione Puglia.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto in parte il ricorso. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 98, comma 5, e dell’art. 160, comma 2, della legge regionale. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 117 e (nei sensi di cui in motivazione) agli artt. 132 e 217, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. La decisione sulle ulteriori questioni è stata riservata a separate pronunce. Per le norme salvate, la Regione è rimasta nei limiti dei principi fondamentali statali; per quelle annullate, li ha superati.

Il principio

Nelle materie di competenza concorrente, la legge regionale deve rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato (art. 117, terzo comma, Cost.): le disposizioni che li violano sono illegittime, mentre restano valide quelle che vi si mantengono coerenti, anche attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata.

Domande e risposte

Tutta la legge di stabilità pugliese è stata annullata?

No. Solo due disposizioni (art. 98, comma 5, e art. 160, comma 2) sono state dichiarate illegittime; altre sono state ritenute legittime e su ulteriori questioni la Corte deciderà con separate pronunce.

Cosa significa che alcune questioni sono “riservate a separate pronunce”?

Significa che la Corte ha deciso ora solo una parte delle censure e si pronuncerà sulle altre con sentenze o ordinanze successive.

Perché conta la disciplina delle professioni?

Perché è una materia di competenza concorrente: la Regione può legiferare, ma deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato (qui richiamati dal d.lgs. n. 30 del 2006).

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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